(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 44 del 2 novembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.    La   Regione   Lombardia,   nell'esercizio   delle   funzioni
amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto attribuite
con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5,
con il decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.
616,  nonche'  con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in
attuazione dell'art.  4, comma 4 della legge 15  marzo  1997,  n.  59
(Delega  al  Governo  per  il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali per la riforma della pubblica  amministrazione
e  per  la  semplificazione  amministrativa),  e  nel  rispetto delle
normative comunitarie, assicura il governo della mobilita'  regionale
e locale, garantendo:
   a)   la   programmazione   della  Regione  e  degli  enti  locali,
promuovendo:
    1) lo sviluppo delle  reti  infrastrutturali  e  dei  servizi  di
trasporto  in relazione alla domanda espressa dal sistema economico e
sociale del territorio lombardo; tale domanda fa espresso riferimento
a specifiche informazioni fornite da  enti  pubblici  e  privati  con
particolare   riferimento   alle   camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura;
    2) interventi finalizzati al riequilibrio  modale  attraverso  il
coordinamento  dei  sistemi di trasporto, nonche' la realizzazione di
un sistema integrato della mobilita' e delle relative infrastrutture;
    3)  l'incremento  quantitativo   e   qualitativo   del   servizio
ferroviario  regionale  in  un  quadro  di  efficacia,  efficienza  e
produttivita' dell'esercizio;
    4) l'integrazione tariffaria tra i vari modi di  trasporto  e  lo
sviluppo  di  tecnologie,  anche innovative, al fine di migliorare le
modalita' di utilizzo del mezzo pubblico;
    5) l'adozione di sistemi tariffari trasparenti e la difesa  delle
fasce piu' deboli;
    6)  il  miglioramento della mobilita', della vivibilita' urbana e
della salvaguardia dell'ambiente, con particolare riguardo alle  aree
con elevati livelli di congestione e di inquinamento;
    7)  la  funzionalita'  e la qualita' del sistema infrastrutturale
mediante l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili e  la
promozione  di  nuovi  modelli  finanziari per la realizzazione degli
interventi;
    8) la promozione  di  modelli  organizzativi  di  produzione  dei
servizi  tali da razionalizzare e ottimizzare la spesa pubblica nella
gestione del settore;
    9) il superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di
regole di concorrenzialita' nella gestione dei servizi  di  trasporto
regionale e locale;
    10)  la  trasformazione  delle  aziende  speciali  o  consorzi in
societa' per azioni, ovvero in cooperative, anche tra i dipendenti, o
l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali
o  di  gestione,  ai  sensi  dell'art.  18,  comma  3,  del   decreto
legislativo n. 422/1997;
    11)  il  monitoraggio  della  mobilita'  regionale  favorendo  lo
scambio delle informazioni  tra  la  Regione,  gli  enti  locali,  le
aziende  di trasporto e gli utenti dei servizi con apposite strutture
di servizio in capo agli enti locali o alla Regione;
    12) il coordinamento del  comparto  trasporti  con  quello  delle
regioni   confinanti   mediante   la  sottoscrizione  di  accordi  di
programma;
   b) il conferimento, mediante il trasferimento  o  la  delega  alle
province,  ai  comuni ed agli altri enti locali, di tutte le funzioni
ed i compiti regionali in materia di trasporto  pubblico  locale  che
non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale, nel rispetto
dei  principi  di  sussidiarieta'  secondo  le  rispettive dimensioni
territoriali, di  responsabilita'  ed  unicita'  dell'amministrazione
della  funzione,  di  efficacia,  di  efficienza,  di  omogeneita' ed
economicita', di copertura finanziaria, di autonomia organizzativa  e
regolamentare;
   c)  la  tutela dei diritti dei cittadini e dell'utenza, per quanto
concerne la quantita', la  qualita'  e  l'efficacia  dei  servizi  di
trasporto  pubblico,  nel  rispetto  delle  regole della concorrenza,
nonche'  il   controllo   delle   politiche   tariffarie   attraverso
l'istituzione  dell'Autorita'  regionale  garante  per  i  servizi di
trasporto pubblico locale di cui all'art. 15.