(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 2 novembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Lombardia, nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e nel rispetto delle normative comunitarie, assicura il governo della mobilita' regionale e locale, garantendo: a) la programmazione della Regione e degli enti locali, promuovendo: 1) lo sviluppo delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto in relazione alla domanda espressa dal sistema economico e sociale del territorio lombardo; tale domanda fa espresso riferimento a specifiche informazioni fornite da enti pubblici e privati con particolare riferimento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 2) interventi finalizzati al riequilibrio modale attraverso il coordinamento dei sistemi di trasporto, nonche' la realizzazione di un sistema integrato della mobilita' e delle relative infrastrutture; 3) l'incremento quantitativo e qualitativo del servizio ferroviario regionale in un quadro di efficacia, efficienza e produttivita' dell'esercizio; 4) l'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto e lo sviluppo di tecnologie, anche innovative, al fine di migliorare le modalita' di utilizzo del mezzo pubblico; 5) l'adozione di sistemi tariffari trasparenti e la difesa delle fasce piu' deboli; 6) il miglioramento della mobilita', della vivibilita' urbana e della salvaguardia dell'ambiente, con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione e di inquinamento; 7) la funzionalita' e la qualita' del sistema infrastrutturale mediante l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili e la promozione di nuovi modelli finanziari per la realizzazione degli interventi; 8) la promozione di modelli organizzativi di produzione dei servizi tali da razionalizzare e ottimizzare la spesa pubblica nella gestione del settore; 9) il superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di regole di concorrenzialita' nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale; 10) la trasformazione delle aziende speciali o consorzi in societa' per azioni, ovvero in cooperative, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997; 11) il monitoraggio della mobilita' regionale favorendo lo scambio delle informazioni tra la Regione, gli enti locali, le aziende di trasporto e gli utenti dei servizi con apposite strutture di servizio in capo agli enti locali o alla Regione; 12) il coordinamento del comparto trasporti con quello delle regioni confinanti mediante la sottoscrizione di accordi di programma; b) il conferimento, mediante il trasferimento o la delega alle province, ai comuni ed agli altri enti locali, di tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' secondo le rispettive dimensioni territoriali, di responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione della funzione, di efficacia, di efficienza, di omogeneita' ed economicita', di copertura finanziaria, di autonomia organizzativa e regolamentare; c) la tutela dei diritti dei cittadini e dell'utenza, per quanto concerne la quantita', la qualita' e l'efficacia dei servizi di trasporto pubblico, nel rispetto delle regole della concorrenza, nonche' il controllo delle politiche tariffarie attraverso l'istituzione dell'Autorita' regionale garante per i servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 15.