(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 5 novembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' della legge 1. La presente legge disciplina, nell'ambito delle competenze regionali, le attivita' formative per l'accesso ai profili professionali sanitari, di loro ulteriore qualificazione e quelle inerenti la formazione permanente del personate del Servizio sanitario regionale, al fine di garantire la creazione, il mantenimento e lo sviluppo costante della qualita' delle risorse professionali in esso impiegate e di dare vita, in via permanente e specifica, ad un sistema organico di formazione, valorizzando gli apporti offerti dai soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore e stabilendo fra di essi le necessarie sinergie e reciprocita'. 2. Ad integrazione delle strutture e professionalita' presenti nel Servizio sanitario regionale, si riconoscono nelle universita' degli studi, negli istituti di istruzione secondaria superiore, negli ordini e collegi professionali, nelle organizzazioni sindacali, scientifiche e del volontariato operanti nel settore sanitario, le principali risorse formative per la realizzazione delle suddette finalita'.