(Pubblicata nel  Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36
                        del 5 novembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Oggetto e finalita' della legge
 
  1.  La  presente  legge  disciplina,  nell'ambito  delle competenze
regionali,  le  attivita'  formative   per   l'accesso   ai   profili
professionali  sanitari,  di  loro  ulteriore qualificazione e quelle
inerenti  la  formazione  permanente  del  personate   del   Servizio
sanitario   regionale,   al   fine  di  garantire  la  creazione,  il
mantenimento e lo sviluppo  costante  della  qualita'  delle  risorse
professionali  in  esso impiegate e di dare vita, in via permanente e
specifica, ad un sistema organico  di  formazione,  valorizzando  gli
apporti  offerti  dai  soggetti,  pubblici  e  privati,  operanti nel
settore  e  stabilendo  fra  di  essi  le   necessarie   sinergie   e
reciprocita'.
  2.  Ad integrazione delle strutture e professionalita' presenti nel
Servizio sanitario regionale, si riconoscono nelle universita'  degli
studi,  negli  istituti  di  istruzione  secondaria  superiore, negli
ordini  e  collegi  professionali,  nelle  organizzazioni  sindacali,
scientifiche  e  del  volontariato operanti nel settore sanitario, le
principali risorse formative  per  la  realizzazione  delle  suddette
finalita'.