(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37
                        del 12 novembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  Regione  Toscana,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  della
programmazione  regionale,  conformandosi  ai principi di governo del
territorio di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n.  5  (Norme
per  il  governo  del territorio), in attuazione della legge 15 marzo
1997, n 59 (Delega al Governo  per  il  conferimento  di  funzioni  e
compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per  la  semplificazione  amministrativa),  nonche'
delle  vigenti  norme  sulla  sicurezza  e  salute, disciplina con la
presente  legge  l'attivita'  estrattiva  delle  sostanze   minerarie
appartenenti  alla  categoria  cave e torbiere, di cui all'art. 2 del
regio  decreto  29  luglio  1927,  n.    1443  (Norme  di   carattere
legislativo  per  disciplinare  la  ricerca  e  la coltivazione delle
miniere nel Regno) e successive modificazioni e integrazioni, nonche'
l'attivita' di ricerca e coltivazione dei minerali solidi e  dei  gas
non  combustibili  appartenenti  alla  categoria miniere, di cui allo
stesso articolo del regio  decreto  n.  1443/1327,  per  le  funzioni
amministrative  conferite  alla  Regione  con  decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del  capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
  2.  La  Regione  favorisce  e  incentiva  il recupero delle aree di
escavazione dismesse e in  abbandono  e  il  riutilizzo  dei  residui
provenienti   dalle   attivita'   estrattive  e  di  quelli  ad  essi
assimilabili  derivanti  da  altre  attivita',  anche  al   fine   di
minimizzare  il  prelievo delle risorse non rinnovabili, in relazione
agli obiettivi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per
la gestione dei rifiuti) e della programmazione in materia.