(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 12 novembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Toscana, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, conformandosi ai principi di governo del territorio di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), in attuazione della legge 15 marzo 1997, n 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), nonche' delle vigenti norme sulla sicurezza e salute, disciplina con la presente legge l'attivita' estrattiva delle sostanze minerarie appartenenti alla categoria cave e torbiere, di cui all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modificazioni e integrazioni, nonche' l'attivita' di ricerca e coltivazione dei minerali solidi e dei gas non combustibili appartenenti alla categoria miniere, di cui allo stesso articolo del regio decreto n. 1443/1327, per le funzioni amministrative conferite alla Regione con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). 2. La Regione favorisce e incentiva il recupero delle aree di escavazione dismesse e in abbandono e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attivita' estrattive e di quelli ad essi assimilabili derivanti da altre attivita', anche al fine di minimizzare il prelievo delle risorse non rinnovabili, in relazione agli obiettivi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti) e della programmazione in materia.