(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 10 novembre 1998
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
405 modificato con il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433;
  Visto l'art. 49 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
  Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 8994 del 21
agosto 1998;
 
                              Decreta:
 
  1. E' emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 49, commi 7  e
8  della  legge  provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 "Misure collegate
con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998"  avente  ad
oggetto  "Regolamento  per  l'utilizzazione del personale direttivo e
docente per compiti connessi con la scuola ai sensi dei commi 7  e  8
dell'art.  49  della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3", quale
risulta nel testo allegato che forma parte  integrante  del  presente
decreto.
  2.  Il  presente regolamento sara' inviato alla Corte dei conti per
la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data
della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Trentino-Alto Adige.
  3.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Trento, 24 agosto 1998
                              ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1998
Registro 1, foglio 18
 
 REGOLAMENTO PER UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE PER
COMPITI CONNESSI CON LA SCUOLA.
    (art. 49, commi 7 e 8 della legge provinciale n. 3 del 1998)
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1. Il presente  regolamento  disciplina  modalita'  e  termini  per
l'utilizzazione   del  personale  direttivo  e  docente  per  compiti
connessi con la scuola, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art.  49  della
legge  provinciale  23  febbraio  1998, n. 3 (Misure collegate con la
manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998).
  2. Le utilizzazioni  del  personale  direttivo  e  docente  possono
essere  disposte  nel  limite massimo complessivo di sessanta unita',
per lo svolgimento in via transitoria  di  compiti  connessi  con  la
scuola  e  pertanto  in  continuita'  con  la funzione esercitata e a
complemento, arricchimento e interscambio della stessa, presso:
   a) i dipartimenti, i servizi, le strutture equiparate  a  servizi,
gli  uffici nonche' gli enti funzionali della Provincia per attivita'
inerenti la realizzazione di obiettivi volti  all'integrazione  delle
persone  svantaggiate nell'ambito scolastico e lavorativo, al diritto
allo studio,  alla  qualificazione  dell'autonomia  scolastica,  alla
pianificazione   dell'offerta   scolastica,  alla  prevenzione  delle
tossicodipendenze,  all'educazione  alla  salute,  alla   dispersione
scolastica,  alla  cultura,  all'informatizzazione  e alla diffusione
dello sport  nella  scuola,  e  comunque  per  il  sostegno  di  ogni
intervento volto al miglioramento del servizio scolastico;
   b)    l'Istituto   provinciale   di   ricerca,   aggiornamento   e
sperimentazione educativi  (Iprase)  al  fine  dell'espletamento  dei
propri  fini  istituzionali connessi alle attivita' diverse da quelle
amministrative, nonche' per l'assolvimento di compiti assegnati dalla
Provincia o previsti da specifiche leggi, salvo i casi  di  personale
inidoneo per motivi di salute;
   c)  l'Universita'  statale  degli  studi  di  Trento  per ricerche
attinenti alle metodologie pedagogiche e alle attivita' connesse alla
formazione degli insegnanti;
   d) enti  ed  associazioni  con  sede  nella  provincia  di  Trento
iscritti  all'albo,  operanti  nel  territorio  trentino che svolgano
attivita' di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura,
riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
   e) enti, istituzioni ed amministrazioni con sede  nella  provincia
di Trento che svolgano, per loro finalita' istituzionale, impegni nel
campo   dell'educazione  e  della  scuola,  operanti  nel  territorio
trentino, presso i quali il  personale  sia  chiamato  ad  esercitare
attivita'  attinenti  al  diritto  allo  studio,  ed  in  particolare
all'integrazione scolastica;
  3. Le strutture, gli enti e i soggetti di cui al comma 2  presso  i
quali  possono  essere  disposte  le  utilizzazioni  sono individuati
nell'elenco allegato A) al presente regolamento, da  aggiornarsi  con
deliberazione   della   giunta  provinciale.  La  giunta  provinciale
determina annualmente il contingente dei posti assegnati  a  ciascuna
struttura,  ente  o  soggetto di cui all'allegato A), nonche' la data
per la presentazione delle domande e eventuali criteri  ed  indirizzi
utili all'applicazione del presente regolamento.