(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 10 novembre 1998 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 modificato con il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433; Visto l'art. 49 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 8994 del 21 agosto 1998; Decreta: 1. E' emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 49, commi 7 e 8 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 "Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998" avente ad oggetto "Regolamento per l'utilizzazione del personale direttivo e docente per compiti connessi con la scuola ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 49 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3", quale risulta nel testo allegato che forma parte integrante del presente decreto. 2. Il presente regolamento sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. 3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 24 agosto 1998 ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1998 Registro 1, foglio 18 REGOLAMENTO PER UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE PER COMPITI CONNESSI CON LA SCUOLA. (art. 49, commi 7 e 8 della legge provinciale n. 3 del 1998) Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina modalita' e termini per l'utilizzazione del personale direttivo e docente per compiti connessi con la scuola, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 49 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 (Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998). 2. Le utilizzazioni del personale direttivo e docente possono essere disposte nel limite massimo complessivo di sessanta unita', per lo svolgimento in via transitoria di compiti connessi con la scuola e pertanto in continuita' con la funzione esercitata e a complemento, arricchimento e interscambio della stessa, presso: a) i dipartimenti, i servizi, le strutture equiparate a servizi, gli uffici nonche' gli enti funzionali della Provincia per attivita' inerenti la realizzazione di obiettivi volti all'integrazione delle persone svantaggiate nell'ambito scolastico e lavorativo, al diritto allo studio, alla qualificazione dell'autonomia scolastica, alla pianificazione dell'offerta scolastica, alla prevenzione delle tossicodipendenze, all'educazione alla salute, alla dispersione scolastica, alla cultura, all'informatizzazione e alla diffusione dello sport nella scuola, e comunque per il sostegno di ogni intervento volto al miglioramento del servizio scolastico; b) l'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi (Iprase) al fine dell'espletamento dei propri fini istituzionali connessi alle attivita' diverse da quelle amministrative, nonche' per l'assolvimento di compiti assegnati dalla Provincia o previsti da specifiche leggi, salvo i casi di personale inidoneo per motivi di salute; c) l'Universita' statale degli studi di Trento per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e alle attivita' connesse alla formazione degli insegnanti; d) enti ed associazioni con sede nella provincia di Trento iscritti all'albo, operanti nel territorio trentino che svolgano attivita' di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; e) enti, istituzioni ed amministrazioni con sede nella provincia di Trento che svolgano, per loro finalita' istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola, operanti nel territorio trentino, presso i quali il personale sia chiamato ad esercitare attivita' attinenti al diritto allo studio, ed in particolare all'integrazione scolastica; 3. Le strutture, gli enti e i soggetti di cui al comma 2 presso i quali possono essere disposte le utilizzazioni sono individuati nell'elenco allegato A) al presente regolamento, da aggiornarsi con deliberazione della giunta provinciale. La giunta provinciale determina annualmente il contingente dei posti assegnati a ciascuna struttura, ente o soggetto di cui all'allegato A), nonche' la data per la presentazione delle domande e eventuali criteri ed indirizzi utili all'applicazione del presente regolamento.