(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 10 novembre 1998)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
  Visto l'art. 53 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto  1972,  n.  670  in  virtu'  del  quale  il Presidente emana i
regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;
  Vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n.  24  "Norme  per  la
protezione  della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia", ed
in particolare l'art. 57;
  Visto il  regolamento  di  esecuzione  della  legge  provinciale  9
dicembre  1991 n. 24: Norme per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio della caccia; approvato con D.P.G.P. n. 15938 di data
13 novembre 1992;
  Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 11003 di data  9
ottobre  1998  recante  ad  oggetto:  "Modifiche  ed  integrazioni al
regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991  n.
24:  Norme  per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio
della caccia;
 
                              Decreta:
 
  Di  emanare  le  modifiche  ed  integrazioni  al   regolamento   di
esecuzione  della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per
la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della  caccia",
nel  testo  allegato  che  forma  parte  integrante e sostanziale del
presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di
osservarlo e farlo osservare.
   Trento, 14 ottobre 1998
ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1998
Registro n. 1, foglio n. 17.
MODIFICHE  ED  INTEGRAZIONI  AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE
PROVINCIALE 9 DICEMBRE 1991, N. 24 "NORME  PER  LA  PROTEZIONE  DELLA
FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA".
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  secondo  periodo  del  comma 2 dell'art. 31 del decreto del
Presidente della giunta provinciale 17 novembre 1992,  n.  16/69/Leg.
e'  sostituito  dai  seguenti: "Gli allevamenti a scopo ornamentale o
amatoriale di uccelli, appartenenti  alla  fauna  autoctona,  possono
riguardare  esclusivamente  le  famiglie dei fringillidi propriamente
detti, degli emberizidi, dei ploceidi, dei  turdidi,  dei  columbidi,
nonche'  l'allodola.  Possoho altresi' essere autorizzati allevamenti
di rapaci idonei all'esercizio della  falconeria,  al  solo  fine  di
allenamento ed addestramento degli stessi non su prede vive".