(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 10 novembre 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 in virtu' del quale il Presidente emana i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale; Vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia", ed in particolare l'art. 57; Visto il regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24: Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia; approvato con D.P.G.P. n. 15938 di data 13 novembre 1992; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 11003 di data 9 ottobre 1998 recante ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24: Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia; Decreta: Di emanare le modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia", nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Trento, 14 ottobre 1998 ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1998 Registro n. 1, foglio n. 17. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 DICEMBRE 1991, N. 24 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA". Art. 1. 1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 31 del decreto del Presidente della giunta provinciale 17 novembre 1992, n. 16/69/Leg. e' sostituito dai seguenti: "Gli allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale di uccelli, appartenenti alla fauna autoctona, possono riguardare esclusivamente le famiglie dei fringillidi propriamente detti, degli emberizidi, dei ploceidi, dei turdidi, dei columbidi, nonche' l'allodola. Possoho altresi' essere autorizzati allevamenti di rapaci idonei all'esercizio della falconeria, al solo fine di allenamento ed addestramento degli stessi non su prede vive".