(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 99 del 3 novembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione, in attuazione al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e in armonia con la normativa comunitaria, nonche' con gli obiettivi di riequilibrio territoriale e socio-economico e con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1994, n. 43, recante principi sull'erogazione dei servizi pubblici, persegue lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto pubblico regionale e locale nell'ambito del proprio territorio, promuovendo, con il concorso degli enti locali, interventi volti al coordinamento delle modalita' di trasporto ed alla realizzazione di un sistema integrato della mobilita' e delle relative infrastrutture. 2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la Regione: a) conferisce agli enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale nel rispetto dei principi di sussidiarieta', economicita', efficienza, responsabilita', unicita' ed omogeneita' dell'amministrazione; b) finalizza l'utilizzazione dei finanziamenti disponibili al raggiungimento di un adeguato rapporto tra le risorse destinate all'esercizio e quelle destinate agli investimenti, ivi compresa l'introduzione di tecnologie avanzate; c) incentiva il miglioramento della mobilita' urbana ed extraurbana avendo particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione, attraverso il riassetto e l'integrazione delle reti e dei modi di offerta di trasporto pubblico e la razionalizzazione del traffico privato, in modo da conseguire efficacia, efficienza ed economicita' favorendo il trasporto collettivo rispetto a quello individuale; d) determina, con il concorso degli enti locali, il livello dei servizi quantitativamente e qualitativamente sufficienti a garantire la domanda di mobilita' dei cittadini e le risorse finanziarie atte ad assicurare tale livello di servizi; e) incentiva il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto e introduce regole di concorrenzialita' nel periodico affidamento dei servizi, attraverso il ricorso a procedure concorsuali per la scelta dei gestori dei servizi o dei soci privati delle societa' che gestiscono i servizi; f) introduce contratti di servizio pubblico improntati a principi di economicita' ed efficienza, idonei ad assicurare la completa corrispondenza tra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari; g) realizza l'integrazione tariffaria tra le diverse modalita' di trasporto e favorisce la separazione tra i soggetti cui compete la programmazione e il finanziamento dei servizi e i soggetti incaricati della gestione; h) effettua il monitoraggio della mobilita' regionale favorendo lo scambio di informazioni tra gli enti locali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico.