(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 99
                        del 3 novembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
  1.  La  Regione,  in  attuazione al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e in armonia con la normativa comunitaria, nonche'  con
gli obiettivi di riequilibrio territoriale e socio-economico e con la
direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1994, n. 43,  recante
principi  sull'erogazione  dei servizi pubblici, persegue lo sviluppo
ed il miglioramento del sistema del trasporto  pubblico  regionale  e
locale  nell'ambito  del  proprio  territorio,  promuovendo,  con  il
concorso degli enti locali, interventi volti al  coordinamento  delle
modalita'  di trasporto ed alla realizzazione di un sistema integrato
della mobilita' e delle relative infrastrutture.
  2. Per il perseguimento delle finalita'  di  cui  al  comma  1,  la
Regione:
   a)  conferisce  agli  enti  locali  tutte  le funzioni e i compiti
regionali in materia di trasporto pubblico locale che non  richiedano
l'unitario esercizio a livello regionale nel rispetto dei principi di
sussidiarieta',  economicita',  efficienza, responsabilita', unicita'
ed omogeneita' dell'amministrazione;
   b) finalizza  l'utilizzazione  dei  finanziamenti  disponibili  al
raggiungimento  di  un  adeguato  rapporto  tra  le risorse destinate
all'esercizio e quelle  destinate  agli  investimenti,  ivi  compresa
l'introduzione di tecnologie avanzate;
   c)   incentiva   il   miglioramento   della  mobilita'  urbana  ed
extraurbana avendo particolare riguardo alle aree  caratterizzate  da
elevati   livelli   di  inquinamento  e  congestione,  attraverso  il
riassetto e l'integrazione delle  reti  e  dei  modi  di  offerta  di
trasporto  pubblico  e  la razionalizzazione del traffico privato, in
modo da conseguire efficacia, efficienza ed economicita' favorendo il
trasporto collettivo rispetto a quello individuale;
   d) determina, con il concorso degli enti locali,  il  livello  dei
servizi  quantitativamente e qualitativamente sufficienti a garantire
la domanda di mobilita' dei cittadini e le risorse  finanziarie  atte
ad assicurare tale livello di servizi;
   e)  incentiva  il  superamento  degli  assetti monopolistici nella
gestione  dei  servizi   di   trasporto   e   introduce   regole   di
concorrenzialita'  nel  periodico affidamento dei servizi, attraverso
il ricorso a procedure concorsuali per  la  scelta  dei  gestori  dei
servizi o dei soci privati delle societa' che gestiscono i servizi;
   f)  introduce contratti di servizio pubblico improntati a principi
di economicita' ed  efficienza,  idonei  ad  assicurare  la  completa
corrispondenza  tra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto
dei proventi tariffari;
   g) realizza l'integrazione tariffaria tra le diverse modalita'  di
trasporto  e  favorisce  la separazione tra i soggetti cui compete la
programmazione e il finanziamento dei servizi e i soggetti incaricati
della gestione;
   h) effettua il monitoraggio della mobilita' regionale favorendo lo
scambio di informazioni tra gli enti locali, le aziende e gli  utenti
del trasporto pubblico.