(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 27 novenbre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga La seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 7 dell'art. 29 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 e' aggiunto in fine: "Per gli atti di particolare complessita' previsti dalla presente legge le province, su richiesta motivata dei consorzi, prima di avviare la procedura di sostituzione, possono concedere per una sola volta, prima della scadenza una proroga dei termini fino ad un massimo di dodici mesi". 2. Al comma 8 dell'art. 29 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 e' aggiunto in fine: "Gli oneri conseguenti all'attivita' del commissario sono a carico del consorzio di bonifica".