(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39
                        del 27 novenbre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
La seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Al comma 7 dell'art. 29 della legge regionale 5 maggio 1994,  n.
34 e' aggiunto in fine:
  "Per  gli  atti di particolare complessita' previsti dalla presente
legge le province, su  richiesta  motivata  dei  consorzi,  prima  di
avviare  la procedura di sostituzione, possono concedere per una sola
volta, prima della scadenza  una  proroga  dei  termini  fino  ad  un
massimo di dodici mesi".
  2.  Al comma 8 dell'art. 29 della legge regionale 5 maggio 1994, n.
34 e' aggiunto in fine:
  "Gli oneri conseguenti all'attivita' del commissario sono a  carico
del consorzio di bonifica".