(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 73 del 21 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge n. 352/1993 e successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 e in conformita' con quanto previsto dalla legge n. 97/1994 e dalla legge n. 394/1991 per le aree protette, al fine di garantire: a) la valorizzazione e la conservazione degli ecosistemi naturali, considerando la funzione ecologica che i funghi svolgono, quali importanti costituenti di catene trofiche; b) la gestione economica della raccolta in favore delle popolazioni residenti nelle aree montane; c) la tutela della salute pubblica tramite gli appositi servizi di controllo micologico.