(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                      73 del 21 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La presente legge disciplina la valorizzazione, la raccolta e la
commercializzazione  dei  funghi  epigei  freschi  e  conservati  nel
rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge n.  352/1993
e successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 e in
conformita'  con quanto previsto dalla legge n. 97/1994 e dalla legge
n. 394/1991 per le aree protette, al fine di garantire:
   a) la valorizzazione e la conservazione degli ecosistemi naturali,
considerando la funzione  ecologica  che  i  funghi  svolgono,  quali
importanti costituenti di catene  trofiche;
   b)   la   gestione   economica  della  raccolta  in  favore  delle
popolazioni residenti nelle aree montane;
   c) la tutela della salute pubblica tramite gli appositi servizi di
controllo micologico.