(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32
                        del 20 novembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Determinazione dell'indennita'
 
  1. Le indennita' spettanti ai componenti degli  organi  degli  enti
dipendenti   dalla   Regione   sono   determinate,   in   riferimento
all'indennita' lorda dei  consiglieri  regionali,  con  deliberazione
della  giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente
competente in materia  di  bilancio,  in  relazione  all'entita'  del
bilancio dell'ente, ai diversi livelli di funzioni, responsabilita' e
rappresentanza  del  componente,  compatibilmente  con  la situazione
finanziaria dell'ente stesso e con la direttiva di contenimento della
spesa pubblica.
  2. Ai componenti degli organi di cui al comma 1 spettano altresi':
   a) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per
la  partecipazione  alle  sedute  degli  organi  qualora  abbiano  la
residenza al di fuori del comune in cui ha sede il relativo ente;
   b)  il  rimborso  delle spese effettivamente sostenute qualora per
ragioni d'ufficio si rechino fuori del comune in cui ha sede l'ente.
  3. La  deliberazione  della  giunta  regionale  e'  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale della Regione Lazio.