(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Determinazione dell'indennita' 1. Le indennita' spettanti ai componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione sono determinate, in riferimento all'indennita' lorda dei consiglieri regionali, con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, in relazione all'entita' del bilancio dell'ente, ai diversi livelli di funzioni, responsabilita' e rappresentanza del componente, compatibilmente con la situazione finanziaria dell'ente stesso e con la direttiva di contenimento della spesa pubblica. 2. Ai componenti degli organi di cui al comma 1 spettano altresi': a) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi qualora abbiano la residenza al di fuori del comune in cui ha sede il relativo ente; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute qualora per ragioni d'ufficio si rechino fuori del comune in cui ha sede l'ente. 3. La deliberazione della giunta regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.