(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 viene inserito il seguente nuovo articolo: "Art. 9-bis (Rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali). - 1. La Regione Lazio provvede alla copertura assicurativa per i consiglieri in carica per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta riguardanti la responsabilita' patrimoniale, amministrativa, giudiziaria ed il relativo patrocinio legale comprese la responsabilita' per danni cagionati allo Stato, alla pubblica amministraizone, alla Regione e la responsabilita' contabile. 2. La copertura dei rischi e delle responsabilita' deve essere attuata in modo da operare anche per le contestazioni, gli addebiti e le richieste avanzate nei confronti dei consiglieri e degli assessori dopo la loro cessazione dalla carica sempre per i fatti riferiti al periodo della loro carica. 3. Gli oneri relativi all'assicurazione di cui al comma 1 sono a carico del bilancio del consiglio regionale; i consiglieri regionali concorrono alla spesa nella misura del cinquanta per cento del premio riferibile ai rischi di cui al comma 1. 4. Gli oneri connessi alla copertura assicurativa di cui ai precedenti commi, prevista in lire 100 milioni per l'anno 1998, rientrano nell'ambito del bilancio del consiglio regionale". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 5 novembre 1998 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 2 novembre 1998.