(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 62
                        del 12 dicembre 1998)
 
                          REGIONE SICILIANA
                 L'assemblea regionale ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Interventi in dipendenza di calamita'
 
  1.   L'Assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il  commercio,
l'artigianato e la pesca, in caso di comprovate  emergenze  derivanti
da  calamita'  naturali  o  collegate  ad  altre  cause  che  abbiano
determinato una riduzione, anche temporanea, dell'attivita' di pesca,
e'  autorizzato  ad  erogare  alle  imprese   di   pesca   indennita'
commisurate ai periodi per i quali risulta accertata tale riduzione e
determinate  secondo  i parametri di cui alla tabella 2 dell'allegato
IV al Regolamento CE n. 3699/93.
  2.  Per  i  predetti   eventi,   l'assessore   regionale   per   la
cooperazione,  il  commercio, l'artigianato e la pesca e' autorizzato
ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati  alla
riduzione   dell'attivita'   di   pesca,   un'indennita'  giornaliera
rivalutabile, pari a lire sessantamila.
  3. I giorni nei quali, a causa  dei  predetti  eventi  eccezionali,
l'attivita'  di pesca abbia subito la riduzione prevista dal comma 2,
sono comunque computati ai fini  del  raggiungimento  del  minimo  di
attivita' richiesto dal successivo comma 1, dell'art. 2.
  4.   L'assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il  commercio,
l'artigianato e la pesca, sentiti i prefetti o le autorita' marittime
delle province interessate, ovvero a seguito  di  segnalazione  degli
stessi  e  previo  parere  reso  dal consiglio regionale della pesca,
sulla base di apposita delibera della Giunta regionale, individua con
proprio decreto le fattispecie concrete di volta in  volta  rilevanti
ai  fini  della  concessione  delle  provvidenze  di  cui al presente
articolo.
  5. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di  lire 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e
2000.