(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 62 del 12 dicembre 1998) REGIONE SICILIANA L'assemblea regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Interventi in dipendenza di calamita' 1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in caso di comprovate emergenze derivanti da calamita' naturali o collegate ad altre cause che abbiano determinato una riduzione, anche temporanea, dell'attivita' di pesca, e' autorizzato ad erogare alle imprese di pesca indennita' commisurate ai periodi per i quali risulta accertata tale riduzione e determinate secondo i parametri di cui alla tabella 2 dell'allegato IV al Regolamento CE n. 3699/93. 2. Per i predetti eventi, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e' autorizzato ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati alla riduzione dell'attivita' di pesca, un'indennita' giornaliera rivalutabile, pari a lire sessantamila. 3. I giorni nei quali, a causa dei predetti eventi eccezionali, l'attivita' di pesca abbia subito la riduzione prevista dal comma 2, sono comunque computati ai fini del raggiungimento del minimo di attivita' richiesto dal successivo comma 1, dell'art. 2. 4. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti i prefetti o le autorita' marittime delle province interessate, ovvero a seguito di segnalazione degli stessi e previo parere reso dal consiglio regionale della pesca, sulla base di apposita delibera della Giunta regionale, individua con proprio decreto le fattispecie concrete di volta in volta rilevanti ai fini della concessione delle provvidenze di cui al presente articolo. 5. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000.