(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 42
                        del 10 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
  1.  La  presente  legge,  in attuazione dell'art. 4, comma 5, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento  di
funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa),  e
nel  rispetto  dei  principi di cui al comma 3 dello stesso articolo,
definisce l'attribuzione agli enti locali e la  disciplina  generale,
ivi   compresa   l'individuazione  delle  competenze  riservate  alla
Regione, delle funzioni amministrative e dei compiti  in  materia  di
urbanistica  e pianificazione territoriale, protezione della natura e
dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei
rifiuti,  risorse  idriche  e  difesa  del  suolo,  energia,  risorse
geotermiche,  opere  pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla
Regione dal decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
"Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della  legge  15
marzo 1997, n. 59".
  2.  La presente legge si conforma all'ordinamento regionale toscano
delle autonomie regionali definito dalla legge  regionale  19  luglio
1995,   n.   77   (sistema   delle   autonomie   in  Toscana:  poteri
amministrativi e norme generali di funzionamento), secondo i principi
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamenti delle  autonomie
locali).