(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 9 dicembre 1998)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 4998 del 2
novembre 1998;
 
                              E m a n a
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1. L'art. 2 del  regolamento  di  esecuzione  per  l'erogazione  di
contributi    per    fondi   di   compensazione   delle   istituzioni
assistenziali, ai sensi dell'art. 23-bis della legge  provinciale  30
aprile  1991,  n. 13, e successive modifiche, emanato con decreto del
Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 38, e' cosi'
sostituito:
  "Art. 2 (Spese ammesse). -  1.  Sono  ammesse  a  finanziamento  le
seguenti spese straordinarie:
   a)  i  costi  fissi  di  retribuzione derivanti dall'assunzione di
personale in sostituzione di dipendenti, i quali sono:
    1) in aspettativa obbligatoria per maternita';
    2) in aspettativa facoltativa per maternita';
    3) in aspettativa con prole ai sensi dell'art. 24 del decreto del
Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 23;
   b) i costi relativi  alla  liquidazione  dell'indennita'  di  fine
rapporto,   limitatamente   agli   enti   ed   istituzioni  pubbliche
assistenziali".