(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 9 dicembre 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4998 del 2 novembre 1998; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'art. 2 del regolamento di esecuzione per l'erogazione di contributi per fondi di compensazione delle istituzioni assistenziali, ai sensi dell'art. 23-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 38, e' cosi' sostituito: "Art. 2 (Spese ammesse). - 1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese straordinarie: a) i costi fissi di retribuzione derivanti dall'assunzione di personale in sostituzione di dipendenti, i quali sono: 1) in aspettativa obbligatoria per maternita'; 2) in aspettativa facoltativa per maternita'; 3) in aspettativa con prole ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 23; b) i costi relativi alla liquidazione dell'indennita' di fine rapporto, limitatamente agli enti ed istituzioni pubbliche assistenziali".