(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 15 dicembre 1998)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  (Omissis).
 
                              Decreta:
 
  1. E' emanato il regolamento di esecuzione del comma 6 dell'art.  1
della  legge  provinciale  9  novembre  1990,  n. 29, come sostituito
dall'art. 83  della  legge  provinciale  11  settembre  1998,  n.  10
concernente   "Regolamento   per   l'istituzione,   organizzazione  e
realizzazione dei corsi  di  formazione  per  il  conferimento  della
qualifica dirigenziale ai capi di istituto ai sensi dell'art. 1 della
legge  provinciale  9 novembre 1990, n. 29, come sostituito dall'art.
83 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10", che forma parte
integrante del presente decreto.
  2. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige.
  3. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare.
ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1998
                     Registro n. 1, foglio n. 23
REGOLAMENTO  PER  L'ISTITUZIONE,  ORGANIZZAZIONE  E REALIZZAZIONE DEI
CORSI DL FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA  DIRIGENZIALE
AI  CAPI  DI  ISTITUTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9
NOVEMBRE 1990, N.  29,  COME  SOSTITUITO  DALL'ART.  83  DELLA  LEGGE
PROVINCIALE 11 SETTEMBRE 1998, N. 10.
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.   Le   disposizioni   del   presente   regolamento  disciplinano
l'istituzione, l'organizzazione  e  la  realizzazione  dei  corsi  di
formazione  di  cui  all'art.  1,  comma 1, del decreto legislativo 6
marzo 1998, n. 59, richiamato dall'art. 1 della legge  provinciale  9
novembre  1990,  n.   29, cosi' come modificato dall'art. 83, comma 1
della  legge  provinciale  11  settembre  1998,  n.   10,   ai   fini
dell'attribuzione  della  qualifica  di dirigente al capi di istituto
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle scuole a carattere
statale della provincia di Trento di cui al comma 1 dell'art. 4.