(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 75
                        del 16 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
  1. Con la presente legge la Regione fissa i criteri per il rilascio
da   parte   dei  comuni  delle  autorizzazioni  amministrative  alla
somministrazione di alimenti e bevande  in  occasione  di  sagre,  ai
sensi dell'art. 3, comma 6 lettera d), della legge 25 agosto 1991, n.
287.
  2.  Agli  effetti  della presente legge per "sagre" si intendono le
feste ed altre manifestazioni di persone in luogo pubblico  o  aperto
al  pubblico  regolarmente  autorizzate, connotate da trattenimento e
svago,  comunque  si  configurino   o   siano   denominate,   purche'
riconducibili per contenuto a finalita' culturali, folcloristiche, di
promozione  in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o
di sport.
  3. La prevalenza dell'attivita' congiunta di trattenimento e  svago
su  quella  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  prevista
dall'art.  3, comma 6, lettera d) della legge n.  287/1991,  sussiste
nell'ipotesi  in  cui  la  maggioranza della superficie complessiva a
disposizione e' riservata alla prima.