(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 75 del 16 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. Con la presente legge la Regione fissa i criteri per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, ai sensi dell'art. 3, comma 6 lettera d), della legge 25 agosto 1991, n. 287. 2. Agli effetti della presente legge per "sagre" si intendono le feste ed altre manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago, comunque si configurino o siano denominate, purche' riconducibili per contenuto a finalita' culturali, folcloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport. 3. La prevalenza dell'attivita' congiunta di trattenimento e svago su quella di somministrazione di alimenti e bevande, prevista dall'art. 3, comma 6, lettera d) della legge n. 287/1991, sussiste nell'ipotesi in cui la maggioranza della superficie complessiva a disposizione e' riservata alla prima.