(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
      della Regione Emilia-Romagna n. 150 del 4 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Gli  edifici  funzionali  all'agricoltura  e  ricadenti in zone
territoriali omogenee E, di cui all'art. 40 della legge  regionale  7
dicembre  1978,  n.  47  modificata  ed integrata, che debbono essere
demoliti in conseguenza di provvedimenti espropriativi connessi  alla
realizzazione di opere pubbliche stradali o ferroviarie o idrauliche,
possno essere ricostruiti al di fuori delle zone di rispetto, in aree
contigue e della medesima proprieta' anche in deroga alle limitazioni
derivanti  dal  Piano  regolatore generale, fatte salve le previsioni
del  Piano  territoriale  paesistico   regionale   e   le   eventuali
prescrizioni  conseguenti  a  vincoli  apposti ai sensi delle legge 1
giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n.  1497.
  2. Il  comune  provvede  alla  rilocalizzazione  degli  edifici  da
demolire  diversi  da  quelli di cui al comma 1 o che non siano stati
ricostruiti ai sensi del medesimo comma, ancorche'  ricadenti  al  di
fuori  delle  zone  territoriali  omogenee  E  predette,  a  mezzo di
variante al PRG assunta con le modalita' previste dai  commi  4  e  5
dell'art. 15 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, modificata
e integrata.
  3.  Il  consiglio  comunale  individua  altresi' gli edifici le cui
destinazioni  d'uso,  in  atto  o  previste  dal  PRG,   siano   rese
incompatibili  a  seguito  della  realizzazione  di  opere  pubbliche
stradali,  ferroviarie   e   idrauliche,   determinandone   gli   usi
ammissibili,  in  ragione  degli  impatti  ambientali  attesi. Con il
medesimo atto si provvede alle eventuali modifiche  delle  previsioni
urbanistiche,   necessarie   per  garantire  la  funzionalita'  degli
immobili interessati dalla realizzazione delle opere.
  4. Le concessioni relative agli edifici ricostruiti  ai  sensi  del
presente  articolo  a  parita'  di  superficie  utile e/o volume sono
rilasciate a titolo gratuito.