(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 150 del 4 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Gli edifici funzionali all'agricoltura e ricadenti in zone territoriali omogenee E, di cui all'art. 40 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 modificata ed integrata, che debbono essere demoliti in conseguenza di provvedimenti espropriativi connessi alla realizzazione di opere pubbliche stradali o ferroviarie o idrauliche, possno essere ricostruiti al di fuori delle zone di rispetto, in aree contigue e della medesima proprieta' anche in deroga alle limitazioni derivanti dal Piano regolatore generale, fatte salve le previsioni del Piano territoriale paesistico regionale e le eventuali prescrizioni conseguenti a vincoli apposti ai sensi delle legge 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497. 2. Il comune provvede alla rilocalizzazione degli edifici da demolire diversi da quelli di cui al comma 1 o che non siano stati ricostruiti ai sensi del medesimo comma, ancorche' ricadenti al di fuori delle zone territoriali omogenee E predette, a mezzo di variante al PRG assunta con le modalita' previste dai commi 4 e 5 dell'art. 15 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, modificata e integrata. 3. Il consiglio comunale individua altresi' gli edifici le cui destinazioni d'uso, in atto o previste dal PRG, siano rese incompatibili a seguito della realizzazione di opere pubbliche stradali, ferroviarie e idrauliche, determinandone gli usi ammissibili, in ragione degli impatti ambientali attesi. Con il medesimo atto si provvede alle eventuali modifiche delle previsioni urbanistiche, necessarie per garantire la funzionalita' degli immobili interessati dalla realizzazione delle opere. 4. Le concessioni relative agli edifici ricostruiti ai sensi del presente articolo a parita' di superficie utile e/o volume sono rilasciate a titolo gratuito.