(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 150 del 4 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Assegnazione di finanziamenti 1. Per consentire la completa realizzazione degli obiettivi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 32, sulla base delle esigenze finanziarie accertate in via definitiva, la Regione: a) concede al comune di Corniglio un contributo straordinario nel limite massimo di L. 250.000.000 ad integrazione del contributo di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 32/1996 per le finalita' previste da tale articolo nonche' per l'elaborazione di piani particolareggiati di attuazione del PRG, ivi compresa l'assistenza tecnica e legale per l'attuazione degli stessi; b) assegna al comune di Corniglio un ulteriore finanziamento nel limite massimo di L. 15.000.000 annui per le finalita', alle condizioni ed a favore dei soggetti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 32/1996. 2. Il contributo di cui alla lettera a) e' concesso sulla base di una convenzione che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 32/1996, individui i contenuti tecnici e le metodologie per l'elaborazione dei relativi strumenti urbanistici. 3. Il responsabile unico nominato ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 32/1996, oltre a provvedere agli adempimenti previsti da tale comma, provvedera' agli stessi adempimenti anche ai fini dell'attuazione della presente legge.