(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
      della Regione Emilia-Romagna n. 150 del 4 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Assegnazione di finanziamenti
 
  1. Per consentire la completa realizzazione degli obiettivi di  cui
alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 32, sulla base delle esigenze
finanziarie accertate in via definitiva, la Regione:
   a)  concede al comune di Corniglio un contributo straordinario nel
limite massimo di L. 250.000.000 ad integrazione  del  contributo  di
cui  all'art.  3,  comma  1,  della legge regionale n. 32/1996 per le
finalita' previste da tale articolo  nonche'  per  l'elaborazione  di
piani   particolareggiati   di   attuazione  del  PRG,  ivi  compresa
l'assistenza tecnica e legale per l'attuazione degli stessi;
   b) assegna al comune di Corniglio un ulteriore  finanziamento  nel
limite  massimo  di  L.  15.000.000  annui  per  le  finalita',  alle
condizioni ed a favore dei soggetti di cui  all'art.  4  della  legge
regionale n. 32/1996.
  2.  Il  contributo di cui alla lettera a) e' concesso sulla base di
una convenzione che, ai sensi  dell'art.  3,  comma  3,  della  legge
regionale  n. 32/1996, individui i contenuti tecnici e le metodologie
per l'elaborazione dei relativi strumenti urbanistici.
  3. Il responsabile unico nominato ai sensi dell'art.  7,  comma  4,
della legge regionale n. 32/1996, oltre a provvedere agli adempimenti
previsti  da tale comma, provvedera' agli stessi adempimenti anche ai
fini dell'attuazione della presente legge.