(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 160 del 29 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'art. 5 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 28 1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 28 del 1998 e' sostituita dalla seguente: "a) avere una sede operativa in Emilia-Romagna ed essere aperti a tutti i soggetti delle filiere agro-alimentari;". 2. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 28 del 1998 e' sostituito dal seguente: "3. E' accordata priorita' ai programmi presentati da enti che rappresentano produttori di almeno quattro province detentori di almeno un terzo della produzione lorda vendibile dei comparti di competenza.".