(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
      della Regione Emilia-Romagna n. 160 del 29 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Modifica all'art. 5 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 28
 
  1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 5 della legge  regionale  n.
28 del 1998 e' sostituita dalla seguente:
   "a)  avere una sede operativa in Emilia-Romagna ed essere aperti a
tutti i soggetti delle filiere agro-alimentari;".
  2. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 28 del  1998  e'
sostituito dal seguente:
  "3.  E'  accordata  priorita'  ai  programmi presentati da enti che
rappresentano produttori di  almeno  quattro  province  detentori  di
almeno  un  terzo  della  produzione  lorda vendibile dei comparti di
competenza.".