(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 30 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la sequente legge: Art. 1. 1. Il personale di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'art. 76 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, gia' vincitore delle procedure concorsuali attuative dell'art. 172 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e non rientrante tra i vincitori delle procedure rinnovate per effetto di pronuncia giurisdizionale, e' collocato, anche in soprannumero, nelle qualifiche funzionali conferite con le procedure concorsuali annullate, con decorrenza dalla data prevista nei rispettivi provvedimenti di conferimento a suo tempo adottati, i cui contenuti giuridici vengono confermati a tutti gli effetti, rimanendo altresi' confermato il trattamento economico gia' attribuito, ed in godimento nelle suddette qualifiche, con atti successivi emessi in applicazione dei provvedimenti suddetti e registrati dal competente organo di controllo. 2. I dipendenti che, gia' vincitori del concorso di cui all'art. 172 della legge regionale n. 53/1981, siano risultati tali anche in seguito alla rinnovazione del concorso medesimo, sono confermati nelle qualifiche funzionali gia' conferite con le procedure concorsuali annullate, con decorrenza dalla data prevista nei rispettivi provvedimenti di conferimento a suo tempo adottati, i cui contenuti giuridici vengono confermati a tutti gli effetti, rimanendo altresi' confermato il trattamento economico gia' attribuito, ed in godimento nelle suddette qualifiche, con atti successivi emessi in applicazione dei provvedimenti suddetti e registrati dal competente organo di controllo. 3. In relazione a quanto disposto dal comma 1 sono previste le seguenti posizioni soprannumerarie: consigliere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 segretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 coadiutore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 __ Totale . . . 47 4. I posti eventualmente conferiti in soprannumero sono riassorbiti, a decorrere dal 1 gennaio 1999, in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilita' nell'organico del ruolo unico regionale. 5. Ad eccezione delle integrazioni derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 20/1996, le graduatorie degli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, relativi alle decorrenze dal 1 luglio 1983 al 7 marzo 1990, gia' approvate, restano integralmente confermate e non sono, pertanto, suscettibili di modificazioni a nessun titolo. Restano altresi' confermati, a tutti gli effetti, i relativi provvedimenti di conferimento delle qualifiche a suo tempo adottati nonche', per il personale di cui ai commi 1 e 2, il trattamento economico gia' attribuito, ed in godimento nelle qualifiche medesime, con atti successivi emessi in applicazione dei provvedimenti suddetti e registrati dal competente organo di controllo. 6. Ai fini del conseguimento della qualifica superiore in esito alla rinnovazione delle procedure concorsuali di cui all'art. 172 della legge regionale n. 53/1981, non e' richiesta, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, l'effettuazione del periodo di prova. 7. Al personale risultato vincitore delle rinnovate procedure concorsuali di cui all'art. 172 della legge regionale n. 53/1981, e non rientrante tra i vincitori delle procedure annullate, viene attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'art. 25 della legge regionale n. 18/1996, con decorrenza ed effetto dalla data indicata al secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento agli importi della tabella "B" allegata alla legge regionale n. 53/1981, vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale medesima. 8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico ai capitoli 550, 551, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 che presentano sufficiente disponibilita'.