(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
                               Giulia
                     n. 52 del 30 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la sequente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il personale di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale
7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato  dall'art.  76  della
legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, gia' vincitore delle procedure
concorsuali  attuative  dell'art. 172 della legge regionale 31 agosto
1981, n. 53,  e  non  rientrante  tra  i  vincitori  delle  procedure
rinnovate  per  effetto  di  pronuncia giurisdizionale, e' collocato,
anche in soprannumero, nelle qualifiche funzionali conferite  con  le
procedure  concorsuali  annullate, con decorrenza dalla data prevista
nei rispettivi provvedimenti di conferimento a suo tempo adottati,  i
cui  contenuti  giuridici  vengono  confermati  a  tutti gli effetti,
rimanendo  altresi'  confermato   il   trattamento   economico   gia'
attribuito,  ed  in  godimento  nelle  suddette  qualifiche, con atti
successivi  emessi  in  applicazione  dei  provvedimenti  suddetti  e
registrati dal competente organo di controllo.
  2.  I  dipendenti  che, gia' vincitori del concorso di cui all'art.
172 della legge regionale n. 53/1981, siano risultati tali  anche  in
seguito  alla  rinnovazione  del  concorso  medesimo, sono confermati
nelle  qualifiche  funzionali  gia'  conferite   con   le   procedure
concorsuali   annullate,  con  decorrenza  dalla  data  prevista  nei
rispettivi provvedimenti di conferimento a suo tempo adottati, i  cui
contenuti giuridici vengono confermati a tutti gli effetti, rimanendo
altresi'  confermato  il trattamento economico gia' attribuito, ed in
godimento nelle suddette qualifiche, con atti  successivi  emessi  in
applicazione  dei  provvedimenti suddetti e registrati dal competente
organo di controllo.
  3. In relazione a quanto disposto dal  comma  1  sono  previste  le
seguenti posizioni soprannumerarie:
 
   consigliere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
   segretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
   coadiutore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
                                                        __
                                           Totale . . . 47
 
  4.   I   posti   eventualmente   conferiti   in  soprannumero  sono
riassorbiti,  a  decorrere  dal  1  gennaio  1999,  in  relazione  al
progressivo  verificarsi  della relativa disponibilita' nell'organico
del ruolo unico regionale.
  5.  Ad eccezione delle integrazioni derivanti dall'applicazione del
disposto di cui all'art.  15,  comma  1,  della  legge  regionale  n.
20/1996,  le graduatorie degli scrutini per merito comparativo di cui
alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11,  relativi  alle  decorrenze
dal   1  luglio  1983  al  7  marzo  1990,  gia'  approvate,  restano
integralmente  confermate  e  non  sono,  pertanto,  suscettibili  di
modificazioni  a  nessun titolo. Restano altresi' confermati, a tutti
gli  effetti,  i  relativi  provvedimenti   di   conferimento   delle
qualifiche  a  suo tempo adottati nonche', per il personale di cui ai
commi 1  e  2,  il  trattamento  economico  gia'  attribuito,  ed  in
godimento  nelle  qualifiche  medesime, con atti successivi emessi in
applicazione dei provvedimenti suddetti e registrati  dal  competente
organo di controllo.
  6.  Ai  fini  del  conseguimento della qualifica superiore in esito
alla rinnovazione delle procedure concorsuali  di  cui  all'art.  172
della  legge  regionale  n.  53/1981,  non  e'  richiesta,  ai  sensi
dell'art.  8, comma 2, della legge regionale 27 marzo  1996,  n.  18,
l'effettuazione del periodo di prova.
  7.  Al  personale  risultato  vincitore  delle  rinnovate procedure
concorsuali di cui all'art. 172 della legge regionale n.  53/1981,  e
non  rientrante  tra  i  vincitori  delle  procedure annullate, viene
attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo  periodo,
dell'art.  25  della  legge  regionale  n. 18/1996, con decorrenza ed
effetto dalla data indicata al secondo comma dell'art. 21 della legge
regionale 14 giugno 1983, n. 54. Ai  fini  della  determinazione  del
beneficio  suddetto  si fa riferimento agli importi della tabella "B"
allegata alla legge  regionale  n.  53/1981,  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore della legge regionale medesima.
  8.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del presente articolo
fanno carico ai capitoli  550,  551,  8800  e  8801  dello  stato  di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 che  presentano  sufficiente
disponibilita'.