(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 30 dicembre 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 20 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 con cui si stabilisce che, nell'utilizzazione dei fondi per l'esercizio venatorio all'interno delle riserve di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia, si applichino i limiti di accesso agli stessi previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 244 del 31 gennaio 1997, che stabilisce i criteri per escludere dall'esercizio venatorio i fondi interessati a: a) colture a pieno campo di orticole, fioricole, vivai di barbatelle e pioppelle, viti di piante madri; b) colture agrarie e forestali per produzione legnosa fino al quinto anno dall'impianto; c) coltivazioni dimostrative e sperimentali attuate con l'assistenza tecnica dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) o dell'Universita'; d) ambiti utilizzati come attivita' agri-turistica da parte di soggetti iscritti all'elenco degli operatori agri-turistici ed in possesso dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'agri-turismo di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25; e) attivita' di rilevante interesse sociale o ambientale condotte da enti pubblici, nonche' da associazioni e fondazioni riconosciute ai sensi del titolo II del codice civile; f) attivita' sportivo-ricreative condotte da soggetti riconosciuti da organismi preposti al settore a livello regionale o nazionale; g) aree per la sosta di visitatori e campeggiatori in possesso dell'autorizzazione comunale; Visto che, per escludere dall'esercizio venatorio i fondi all'interno delle riserve di caccia di diritto il proprietario o il conduttore del fondo puo' presentare domanda motivata al Servizio della caccia e della pesca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore e, successivamente, con periodicita' quinquennale, entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun quinquennio successivo a quello di entrata in vigore della legge; Ravvisata la necessita' di determinare le modalita' per consentire ai proprietari o conduttori dei fondi di potersi avvalere della facolta' prevista dall'art. 20 della legge regionale n. 24/1996; Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 30 settembre 1998 sul testo regolamentare predisposto dal Servizio della caccia e della pesca; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3005 del 16 ottobre 1998; Decreta: E' approvato il regolamento riguardante le modalita' per ottenere l'esclusione dall'esercizio venatorio sui fondi all'interno delle riserve di caccia di diritto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Trieste, 4 novembre 1998 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 11 dicembre 1998 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 2, foglio 136 REGOLAMENTO RIGUARDANTE LE MODALITA' PER OTTENERE L'ESCLUSIONE DALL'ESERCIZIO VENATORIO SUI FONDI ALL'INTERNO DELLE RISERVE DI CACCIA DI DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1996, N. 24. Art. 1. D o m a n d a 1. La domanda in carta legale per ottenere l'esclusione dell'esercizio venatorio sui fondi all'interno della riserva di caccia deve pervenire al Servizio della caccia e della pesca della regione Friuli-Venezia Giulia e deve indicare le generalita' del richiedente, gli estremi catastali, la superficie, il titolo di possesso dei fondi oggetto di esclusione dall'attivita' venatoria, l'eventuale iscrizione ad albi professionali, e dovra' essere sottoscritta secondo le modalita' previste dalla normativa statale vigente. 2. Nel caso in cui il richiedente sia il conduttore o non sia unico proprietario, la domanda dovra' essere sottoscritta rispettivamente dal proprietario e da tutti i comproprietari.