(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
                               Giulia
                     n. 52 del 30 dicembre 1998)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Visto l'art. 20 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 con cui
si stabilisce  che,  nell'utilizzazione  dei  fondi  per  l'esercizio
venatorio   all'interno  delle  riserve  di  caccia  di  diritto  del
Friuli-Venezia Giulia, si applichino i limiti di accesso agli  stessi
previsti  dai  commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 15 della legge 11 febbraio
1992, n. 157;
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 244 del 31 gennaio
1997, che stabilisce i criteri per escludere dall'esercizio venatorio
i fondi interessati a:
   a)  colture  a  pieno  campo  di  orticole,  fioricole,  vivai  di
barbatelle e pioppelle, viti di piante madri;
   b)  colture  agrarie  e  forestali  per produzione legnosa fino al
quinto anno dall'impianto;
   c)  coltivazioni   dimostrative   e   sperimentali   attuate   con
l'assistenza  tecnica  dell'Ente  regionale  per  la  promozione e lo
sviluppo dell'agricoltura (ERSA) o dell'Universita';
   d) ambiti utilizzati come attivita'  agri-turistica  da  parte  di
soggetti  iscritti  all'elenco  degli  operatori agri-turistici ed in
possesso     dell'autorizzazione     comunale     per     l'esercizio
dell'agri-turismo di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 22
luglio 1996, n. 25;
   e)  attivita' di rilevante interesse sociale o ambientale condotte
da enti pubblici, nonche' da associazioni e  fondazioni  riconosciute
ai sensi del titolo II del codice civile;
   f) attivita' sportivo-ricreative condotte da soggetti riconosciuti
da organismi preposti al settore a livello regionale o nazionale;
   g)  aree  per  la  sosta di visitatori e campeggiatori in possesso
dell'autorizzazione comunale;
  Visto  che,  per  escludere  dall'esercizio   venatorio   i   fondi
all'interno  delle  riserve di caccia di diritto il proprietario o il
conduttore del fondo puo' presentare  domanda  motivata  al  Servizio
della  caccia e della pesca entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore e, successivamente, con periodicita' quinquennale, entro il
31 gennaio del primo anno di ciascun quinquennio successivo a  quello
di entrata in vigore della legge;
  Ravvisata  la necessita' di determinare le modalita' per consentire
ai proprietari o conduttori  dei  fondi  di  potersi  avvalere  della
facolta' prevista dall'art. 20 della legge regionale n. 24/1996;
  Preso   atto   del   parere   favorevole   espresso   dal  Comitato
dipartimentale per il territorio e l'ambiente  nella  seduta  del  30
settembre 1998 sul testo regolamentare predisposto dal Servizio della
caccia e della pesca;
  Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
  Su  conforme  deliberazione  della  Giunta regionale n. 3005 del 16
ottobre 1998;
 
                              Decreta:
 
  E' approvato il regolamento riguardante le modalita'  per  ottenere
l'esclusione  dall'esercizio  venatorio  sui  fondi all'interno delle
riserve di caccia di  diritto  ai  sensi  dell'art.  20  della  legge
regionale  17  luglio  1996,  n.  24,  nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione.
   Trieste, 4 novembre 1998
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 11 dicembre 1998
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 2, foglio 136
REGOLAMENTO  RIGUARDANTE  LE  MODALITA'  PER  OTTENERE   L'ESCLUSIONE
DALL'ESERCIZIO  VENATORIO  SUI  FONDI  ALL'INTERNO  DELLE  RISERVE DI
CACCIA DI DIRITTO AI SENSI DELL'ART.  20  DELLA  LEGGE  REGIONALE  17
LUGLIO 1996, N. 24.
 
                               Art. 1.
                            D o m a n d a
 
  1.   La   domanda   in   carta  legale  per  ottenere  l'esclusione
dell'esercizio venatorio  sui  fondi  all'interno  della  riserva  di
caccia  deve  pervenire  al Servizio della caccia e della pesca della
regione Friuli-Venezia Giulia e  deve  indicare  le  generalita'  del
richiedente,  gli  estremi  catastali,  la  superficie,  il titolo di
possesso dei fondi oggetto di  esclusione  dall'attivita'  venatoria,
l'eventuale   iscrizione  ad  albi  professionali,  e  dovra'  essere
sottoscritta secondo le modalita' previste  dalla  normativa  statale
vigente.
  2. Nel caso in cui il richiedente sia il conduttore o non sia unico
proprietario,  la  domanda dovra' essere sottoscritta rispettivamente
dal proprietario e da tutti i comproprietari.