(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 2 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale 1. Il presidente, il vice presidente, gli assessori della Giunta regionale, nonche' il presidente e l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, si avvalgono, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), di specifiche unita' organizzative denominate uffici di comunicazione, corrispondenti alle preesistenti segreterie particolari di cui all'art. 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e successive modificazioni. 2. Agli uffici di comunicazione compete esclusivamente il supporto per l'espletamento dell'attivita' istituzionale propria dei soggetti e delle strutture politiche individuate al comma precedente. 3. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, ove necessario d'intesa con l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alle dotazioni organiche determinate dalle normative vigenti per gli uffici medesimi. L'importo e' determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale previsto in dotazione organica comprensivo del trattamento stipendiale fondamentale degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'ente, delle somme erogate con carattere di continuita' e fissita', nonche' del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1 gennaio di ogni anno. L'importo risultante e' incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso, nonche' del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie computato in ragione del limite individuale previsto per l'anno 1998 per il personale dei medesimi uffici della Giunta regionale. 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il personale addetto agli uffici di comunicazione puo' essere individuato tra dipendenti regionali, ovvero comandati da altre pubbliche amministrazioni. Con esclusione del personale comandato, per il quale si provvede con la determinazione di autorizzazione al comando stesso, il conferimento dell'incarico di responsabile o di componente dei predetti uffici avviene tramite la stipulazione di appositi contratti a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianita' nonche' ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza. 5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3, gli uffici di comunicazione possono avvalersi, nei limiti massimi del 50 per cento di tale spesa, anche di personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste. 6. Sono fatti salvi rispetto al limite di spesa di cui al comma 3 gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'istituto di sostituzione per maternita' in applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri); in tal caso la spesa necessaria per far luogo alla sostituzione viene imputata sui capitoli di spesa riferiti al personale regionale, ferma restando la possibilita' di scelta tra la temporanea assegnazione di dipendenti regionali di qualifica funzionale non superiore all'8 ovvero al di fuori dell'amministrazione regionale prevedendo, in tal caso, un compenso equivalente al trattamento economico iniziale del primo livello al quale l'interessato puo' accedere in relazione al titolo di studio posseduto. 7. Con atto deliberativo della Giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono determinate, su proposta degli amministratori interessati, le modalita' ed il numero delle unita' di personale da acquisire, il responsabile dell'ufficio di comunicazione e le relative retribuzioni. 8. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 4 e 5 viene costituito con la sottoscrizione del contratto da parte del presidente della Giunta regionale, del vice presidente, dell'assessore e del presidente del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza. Le direzioni regionali competenti in materia di personale forniscono il supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli contratti. Il rapporto puo' essere risolto in qualsiasi momento e si risolve di diritto quando cessa dall'ufficio l'amministratore a supporto del quale il personale risulta essere assegnato.