(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48
                        del 2 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale
 
  1. Il presidente, il vice presidente, gli  assessori  della  Giunta
regionale,  nonche'  il  presidente  e  l'ufficio  di  presidenza del
Consiglio regionale, si avvalgono, ai sensi dell'art. 14 della  legge
regionale  8  agosto  1997,  n.  51  (Norme sull'organizzazione degli
uffici e sull'ordinamento del  personale  regionale),  di  specifiche
unita'    organizzative    denominate    uffici   di   comunicazione,
corrispondenti  alle  preesistenti  segreterie  particolari  di   cui
all'art. 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e successive
modificazioni.
  2.  Agli uffici di comunicazione compete esclusivamente il supporto
per l'espletamento dell'attivita' istituzionale propria dei  soggetti
e delle strutture politiche individuate al comma precedente.
  3.  Le  risorse  finanziarie  necessarie all'utilizzo del personale
addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla  Giunta
regionale,  ove  necessario  d'intesa con l'ufficio di presidenza del
Consiglio  regionale,  con  riferimento  alle   dotazioni   organiche
determinate   dalle   normative  vigenti  per  gli  uffici  medesimi.
L'importo e' determinato annualmente sulla base del  costo  effettivo
del   personale   previsto  in  dotazione  organica  comprensivo  del
trattamento  stipendiale  fondamentale  degli  oneri   previdenziali,
assistenziali  a  carico dell'ente, delle somme erogate con carattere
di  continuita'  e  fissita',  nonche'  del   trattamento   economico
accessorio  e  di  fine rapporto, definito al 1 gennaio di ogni anno.
L'importo   risultante   e'   incrementato   di    una    percentuale
corrispondente  all'aumento  della  spesa  globale  per  il personale
regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso  tra
il  gennaio  dell'anno  precedente  e  il gennaio dell'anno in corso,
nonche' del  costo  corrispondente  ad  un  monte  ore  straordinarie
computato  in ragione del limite individuale previsto per l'anno 1998
per il personale dei medesimi uffici della Giunta regionale.
  4. Fatto salvo quanto previsto al comma  5,  il  personale  addetto
agli  uffici  di comunicazione puo' essere individuato tra dipendenti
regionali, ovvero comandati da altre pubbliche  amministrazioni.  Con
esclusione  del  personale comandato, per il quale si provvede con la
determinazione di autorizzazione al comando stesso,  il  conferimento
dell'incarico  di  responsabile  o  di componente dei predetti uffici
avviene  tramite  la  stipulazione  di  appositi  contratti  a  tempo
determinato   di  diritto  privato  e  comporta  il  collocamento  in
aspettativa  senza  assegni  per   tutto   il   periodo   di   durata
dell'incarico.  Il  periodo  di  aspettativa  e'  utile  ai  fini del
trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianita'  nonche'  ai
fini   della   conservazione   del  posto  nel  ruolo  di  precedente
appartenenza.
  5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3, gli  uffici
di  comunicazione  possono  avvalersi,  nei limiti massimi del 50 per
cento di tale spesa, anche di personale  esterno  all'amministrazione
regionale  con  contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi
compreso il contratto di collaborazione  coordinata  e  continuativa.
Il  relativo  trattamento economico viene stabilito in relazione alle
prestazioni richieste.
  6. Sono fatti salvi rispetto al limite di spesa di cui al  comma  3
gli  eventuali  oneri  derivanti  dall'applicazione  dell'istituto di
sostituzione per maternita' in applicazione della legge  30  dicembre
1971,  n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri); in tal caso la spesa
necessaria  per  far  luogo  alla  sostituzione  viene  imputata  sui
capitoli  di spesa riferiti al personale regionale, ferma restando la
possibilita' di scelta tra la temporanea assegnazione  di  dipendenti
regionali  di  qualifica  funzionale non superiore all'8 ovvero al di
fuori dell'amministrazione regionale  prevedendo,  in  tal  caso,  un
compenso  equivalente  al  trattamento  economico  iniziale del primo
livello al quale l'interessato puo' accedere in relazione  al  titolo
di studio posseduto.
  7.  Con  atto deliberativo della Giunta regionale e dell'ufficio di
presidenza del Consiglio regionale,  per  gli  ambiti  di  rispettiva
competenza,   sono  determinate,  su  proposta  degli  amministratori
interessati, le modalita' ed il numero delle unita' di  personale  da
acquisire,   il  responsabile  dell'ufficio  di  comunicazione  e  le
relative retribuzioni.
  8. Il rapporto con  i  soggetti  di  cui  ai  commi  4  e  5  viene
costituito   con   la  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  del
presidente   della   Giunta   regionale,   del    vice    presidente,
dell'assessore  e  del  presidente  del  Consiglio regionale, per gli
ambiti di rispettiva competenza.  Le direzioni  regionali  competenti
in materia di personale forniscono il supporto tecnico necessario per
la stipulazione e la gestione dei singoli contratti. Il rapporto puo'
essere  risolto  in  qualsiasi momento e si risolve di diritto quando
cessa dall'ufficio l'amministratore a supporto del quale il personale
risulta essere assegnato.