(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
                     n. 50 del 17 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La Regione Piemonte informa i propri processi decisionali  e  le
diverse  politiche  di  settore ai principi di salvaguardia, tutela e
miglioramento della qualita' dell'ambiente  e  della  qualita'  della
vita.
  2.  La  Regione  assume l'approccio della valutazione preventiva ed
integrata degli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, la fauna,  la
flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee,
l'aria,  il  clima,  il  paesaggio,  l'ambiente  urbano  e rurale, il
patrimonio storico, artistico e culturale, e  sulle  loro  reciproche
interazioni,    nello    svolgimento   delle   attivita'   normative,
pianificatorie,   programmatorie   ed   amministrative   di   propria
competenza  e  ne  promuove  l'adozione  da  parte  degli enti locali
territoriali nell'esercizio delle rispettive funzioni  amministrative
e di pianificazione.
  3.  La  presente  legge,  in conformita' alle direttive dell'Unione
europea, alla normativa statale ed  in  attuazione  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  12  aprile  1996  (Atto di indirizzo e
coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge  22
febbraio  1994,  n.  146,  concernente  disposizioni  in  materia  di
valutazione di impatto ambientale), nonche' in  conformita'  con  gli
indirizzi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti  locali,  in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59), disciplina le procedure di  valutazione  di  impatto  ambientale
(VIA)  dei  progetti,  in  osservanza  ai  principi di coordinamento,
razionalizzazione  e  semplificazione  delle  procedure  e degli atti
autorizzativi in materia ambientale,  perseguendo  l'obiettivo  dello
snellimento  e  dell'integrazione  dei  procedimenti  amministrativi,
nonche' le modalita' di partecipazione della Regione  alle  procedure
di VIA di competenza statale. Stabilisce altresi' criteri per rendere
coerente  l'attivita'  di  pianificazione  e  programmazione  con gli
obiettivi di tutela ambientale.
  4. La presente legge persegue la  trasparenza  delle  azioni  della
pubblica  amministrazione,  l'informazione  e  la  partecipazione dei
cittadini, nonche' lo scambio di informazioni tra soggetto proponente
e autorita' competente.