Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 39
                        del 24 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
    Disciplina delle attivita' di pesca: interruzioni tecniche e
                             limitazioni
 
  1.  Al  fine  di  regolare  lo  sforzo  di  pesca  sulla base della
consistenza delle risorse  biologiche  del  mare,  l'assessore  della
difesa  dell'ambiente,  ai  sensi  dell'art. 4 del regolamento CEE n.
3760/92,  tenuto  conto  anche  delle   indicazioni   della   ricerca
scientifica   adotta  un  programma  di  ripopolamento  della  fascia
costiera mediante interruzioni tecniche dei  periodi  di  pesca,  con
limitazione  del  numero  e  con individuazione delle caratteristiche
delle imbarcazioni da pesca esercitanti tale  attivita'  nelle  acque
territoriali della Sardegna.
  2.  Alle  misure  di  cui al comma 1 e' associata l'istituzione con
decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente di zone  di  tutela
biologica  al fine di salvaguardare e favorire l'incremento di specie
ittiche d'importanza economica.
  3.  La  sospensione  dell'attivita',  che puo' essere obbligatoria,
riguarda le imbarcazioni iscritte nei compartimenti  marittimi  della
Sardegna   e   che  abbiano  base  operativa  nell'isola;  essa  puo'
riguardare l'intero compartimento marittimo o parte di  esso  o  aree
contigue appartenenti a compartimenti diversi.
  4.  Le  modalita'  tecniche  della  misura  di  cui al comma 1 sono
adottate  con  decreto  dell'assessore  della  difesa   dell'ambiente
sentito il comitato consultivo regionale della pesca.
  5.  In  dipendenza  delle  interruzioni  tecniche dell'attivita' di
pesca di cui  ai  precedenti  commi,  per  periodi  non  inferiori  a
quarantacinque  giorni  consecutivi,  disposte  dall'assessore  della
difesa dell'ambiente  e'  istituita  una  misura  di  accompagnamento
sociale.  Detta  misura consiste nella corresponsione di L. 70.000, a
giorno,  per  il  personale  imbarcato,  nel  rimborso  degli   oneri
previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale ed in
una  indennita' all'armatore per l'adeguamento alla normativa vigente
in materia di sicurezza del lavoro nei  limiti  di  quanto  stabilito
dalla   legge   21   maggio  1998,  n.  164,  e  conseguenti  decreti
ministeriali di attuazione.
  6. Ai lavoratori ed  agli  armatori  regolarmente  imbarcati  delle
imprese di pesca interessate alle limitazioni dell'attivita' di pesca
di  cui  al  presente  articolo  e  che,  nel corso dell'anno abbiano
effettuato almeno centottantuno giorni  di  attivita'  lavorativa  su
imbarcazioni  iscritte  nei compartimenti marittimi della Sardegna e'
corrisposto un aiuto nella misura forfettaria di L. 26.000, a giorno,
per un periodo massimo di centoquindici giorni.
  7. Le indennita' e gli aiuti previsti  dalla  presente  legge  sono
concessi anche per i fermi dell'attivita' di pesca, disposti nel 1998
dall'assessore  della  difesa dell'ambiente in attuazione della legge
regionale 22 luglio 1991, n. 25.
  8. Il capo I della legge regionale n. 25 del 1991 e' abrogato.
  9. Gli armatori sono tenuti  a  corrispondere  al  personale  entro
trenta  giorni  dal ricevimento, le provvidenze previste ai commi 5 e
6. In caso dl  accertata  inadempienza,  l'armatore  e'  tenuto  alla
restituzione  delle  quote  dallo stesso percepite e di quelle per il
personale previste dai commi 5  e  6,  maggiorate  del  tasso  legale
vigente.