Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 39 del 24 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disciplina delle attivita' di pesca: interruzioni tecniche e limitazioni 1. Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, l'assessore della difesa dell'ambiente, ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 3760/92, tenuto conto anche delle indicazioni della ricerca scientifica adotta un programma di ripopolamento della fascia costiera mediante interruzioni tecniche dei periodi di pesca, con limitazione del numero e con individuazione delle caratteristiche delle imbarcazioni da pesca esercitanti tale attivita' nelle acque territoriali della Sardegna. 2. Alle misure di cui al comma 1 e' associata l'istituzione con decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente di zone di tutela biologica al fine di salvaguardare e favorire l'incremento di specie ittiche d'importanza economica. 3. La sospensione dell'attivita', che puo' essere obbligatoria, riguarda le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna e che abbiano base operativa nell'isola; essa puo' riguardare l'intero compartimento marittimo o parte di esso o aree contigue appartenenti a compartimenti diversi. 4. Le modalita' tecniche della misura di cui al comma 1 sono adottate con decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente sentito il comitato consultivo regionale della pesca. 5. In dipendenza delle interruzioni tecniche dell'attivita' di pesca di cui ai precedenti commi, per periodi non inferiori a quarantacinque giorni consecutivi, disposte dall'assessore della difesa dell'ambiente e' istituita una misura di accompagnamento sociale. Detta misura consiste nella corresponsione di L. 70.000, a giorno, per il personale imbarcato, nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale ed in una indennita' all'armatore per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro nei limiti di quanto stabilito dalla legge 21 maggio 1998, n. 164, e conseguenti decreti ministeriali di attuazione. 6. Ai lavoratori ed agli armatori regolarmente imbarcati delle imprese di pesca interessate alle limitazioni dell'attivita' di pesca di cui al presente articolo e che, nel corso dell'anno abbiano effettuato almeno centottantuno giorni di attivita' lavorativa su imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna e' corrisposto un aiuto nella misura forfettaria di L. 26.000, a giorno, per un periodo massimo di centoquindici giorni. 7. Le indennita' e gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi anche per i fermi dell'attivita' di pesca, disposti nel 1998 dall'assessore della difesa dell'ambiente in attuazione della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25. 8. Il capo I della legge regionale n. 25 del 1991 e' abrogato. 9. Gli armatori sono tenuti a corrispondere al personale entro trenta giorni dal ricevimento, le provvidenze previste ai commi 5 e 6. In caso dl accertata inadempienza, l'armatore e' tenuto alla restituzione delle quote dallo stesso percepite e di quelle per il personale previste dai commi 5 e 6, maggiorate del tasso legale vigente.