(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 39
                        del 24 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Contributo per le assunzioni
 
  1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata, d'intesa con l'INPS,
secondo  le  modalita'  di  cui  ai  successivi  articoli, ad erogare
contributi finalizzati allo  sgravio  degli  oneri  previdenziali  ed
assistenziali  a  carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo
di cinque anni, per favorire:
   a) l'assunzione a tempo indeterminato di  apprendisti  qualificati
di  cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed
integrazioni;
   b) l'assunzione  a  tempo  indeterminato  di  soggetti  inoccupati
disoccupati  che  non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991,
n. 223;
   c) l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati  appartenenti
alle  categorie  protette  di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modifiche ed integrazioni;
   d) l'assunzione a tempo indeterminato fatta a norma delle  vigenti
disposizioni in materia di collocamento;
   e)  la  trasformazione  a  tempo  indeterminato  di  contratti  di
formazione e lavoro, anche part-time;
   f) l'assunzione a  tempo  indeterminato  di  lavoratori  in  cassa
integrazione guadagni straordinaria da almeno ventiquattro mesi;
   g)  l'assunzione  a  tempo  indeterminato di disoccupati da almeno
ventiquattro mesi;
   h) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle
liste di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
   i)  l'assunzione  a  tempo indeterminato di lavoratori part-time e
trasformazione in contratti a  tempo  indeterminato  di  contratti  a
tempo determinato part-time;
   l)  l'assunzione  a tempo determinato da parte di aziende operanti
nel settore turistico.
  2. L'intervento di cui al presente articolo ha carattere aggiuntivo
in termini di successione temporale  rispetto  a  quelli  di  analoga
natura, ove spettanti, a carico dello Stato e si applica nelle misure
previste  dall'art.  4  con  decorrenza  dall'entrata in vigore della
presente legge.
  3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono
valutati in L. 17.500.000.000 per l'anno  1998;  alla  determinazione
degli  oneri  per  gli  anni  successivi  si  provvede  con  la legge
finanziaria per gli stessi anni.