(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 39 del 24 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Contributo per le assunzioni 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata, d'intesa con l'INPS, secondo le modalita' di cui ai successivi articoli, ad erogare contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di cinque anni, per favorire: a) l'assunzione a tempo indeterminato di apprendisti qualificati di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni; b) l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti inoccupati disoccupati che non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n. 223; c) l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni; d) l'assunzione a tempo indeterminato fatta a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento; e) la trasformazione a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time; f) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno ventiquattro mesi; g) l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati da almeno ventiquattro mesi; h) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223; i) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori part-time e trasformazione in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato part-time; l) l'assunzione a tempo determinato da parte di aziende operanti nel settore turistico. 2. L'intervento di cui al presente articolo ha carattere aggiuntivo in termini di successione temporale rispetto a quelli di analoga natura, ove spettanti, a carico dello Stato e si applica nelle misure previste dall'art. 4 con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in L. 17.500.000.000 per l'anno 1998; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria per gli stessi anni.