(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39
                        del 27 novenbre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
La seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  In  attesa  delle  norme  regionali  di riordino delle funzioni
amministrative in materia di informazione, accoglienza  e  promozione
turistica  locale,  i  consigli  di  amministrazione delle aziende di
promozione turistica (APT) di cui alla legge  regionale  23  febbraio
1988, n. 9 cessano dalle loro funzioni.
  2.  I presidenti delle APT in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge assumono, dalla stessa data, la denominazione di
amministratore straordinario ed esercitano  tutte  le  funzioni  gia'
attribuite  dalla  legge  regionale  n.  9/1988  ai  presidenti ed ai
consigli di amministrazione delle APT.
  3. Per le APT in cui si renda vacante la carica  di  amministratore
straordinario,   il   consiglio  regionale,  entro  quindici  giorni,
provvede alla nomina, scegliendo  fra  persone  esperte  del  settore
turistico con comprovata esperienza amministrativa e direzionale. Nel
periodo  di vacanza e in caso di assenza o impedimento temporaneo, le
funzioni dell'amministratore  straordinario,  limitatamente  ai  soli
atti  previsti  come  obbligatori  e  indifferibili  per  legge, sono
esercitate,   senza  diritto  ad  alcuna  indennita',  dal  dirigente
responsabile di cui all'art.  22 della legge  regionale  23  febbraio
1988, n. 9.
  4.   Gli   amministratori   straordinari  restano  in  carica  fino
all'entrata in vigore della normativa  regionale  di  riordino  delle
funzioni   in  materia  di  informazione,  accoglienza  e  promozione
turistica locale e comunque non oltre il 30 giugno 1999.
  5.  All'amministratore  straordinario  si  applica,  per  cio'  che
concerne  l'indennita'  di  carica  e i rimborsi spese, la disciplina
prevista dalla legge regionale 31  luglio  1989  n.  48,  cosi'  come
modificata  con  legge  regionale  18  novembre  1989  n.  77, per il
presidente delle APT.
  6. I collegi sindacali restano in carica fino all'entrata in vigore
delle norme regionali di cui al comma 1 e comunque non  oltre  il  30
giugno 1999.
  7.  In caso di vacanza di uno o piu' membri del collegio sindacale,
il consiglio regionale, entro quindici giorni, provvede  alla  nomina
in sostituzione.
  8. L'indennita' mensile dei presidenti e dei componenti dei collegi
sindacali  e' calcolata secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3,
della  legge  regionale  31  luglio  1989,  n.   48,   e   successive
modificazioni.
  La  presente  legge  e'  pubblicata  nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La  presente  legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 18 novembre1998
 
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il  13
ottobre  1998  ed  e' stata vistata dal Commissario del Governo il 13
novembre 1998.