(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 24 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e interventi 1. La presente legge attiva interventi per favorire lo sviluppo dell'acquacoltura in armonia con gli orientamenti comunitari e nazionali in materia. 2. Gli interventi previsti dalla presente legge perseguono le finalita' di conciliare lo sviluppo economico con il mantenimento dell'equilibrio ambientale, valorizzando risorse ed azioni locali, con priorita' per i territori ricadenti nei comuni montani. 3. Tali interventi consistono in azioni di ricerca e sperimentazione in materia di acquacultura, tendenti a diversificare le specie allevate, ad innovare e perfezionare le tecnologie di allevamento; per l'attuazione di tali interventi la Regione si avvale dell'Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo e forestale (A.R.S.I.A.). 4. Gli interventi consistono anche in campagne di educazione al consumo dei prodotti ittici.