(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 44
                        del 24 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Finalita' e interventi
 
  1.  La  presente  legge  attiva interventi per favorire lo sviluppo
dell'acquacoltura  in  armonia  con  gli  orientamenti  comunitari  e
nazionali in materia.
  2.  Gli  interventi  previsti  dalla  presente  legge perseguono le
finalita' di conciliare lo sviluppo  economico  con  il  mantenimento
dell'equilibrio  ambientale,  valorizzando  risorse ed azioni locali,
con priorita' per i territori ricadenti nei comuni montani.
  3.  Tali   interventi   consistono   in   azioni   di   ricerca   e
sperimentazione  in materia di acquacultura, tendenti a diversificare
le specie allevate, ad  innovare  e  perfezionare  le  tecnologie  di
allevamento; per l'attuazione di tali interventi la Regione si avvale
dell'Agenzia  per  lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo e
forestale (A.R.S.I.A.).
  4. Gli interventi consistono anche in  campagne  di  educazione  al
consumo dei prodotti ittici.