(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 6 del 22 gennaio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n 63 1. Per la laguna di Venezia, come delimitata dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, la legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica limitatamente alle acque di navigazione interna, con esclusione delle acque portuali e marittime individuate dalle competenti autorita'.