(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 6
                        del 22 gennaio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
          Interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 1
            della legge regionale 30 dicembre 1993, n 63
 
  1. Per la laguna di Venezia, come delimitata dalla  legge  5  marzo
1963,  n. 366, la legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica
limitatamente alle acque di navigazione interna, con esclusione delle
acque portuali e marittime individuate dalle competenti autorita'.