(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo
               numero speciale del 15 settembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Per  l'esercizio  finanziario  1998, i termini previsti nella parte
seconda Titolo I Capo 2 della legge regionale 31 luglio 1996, n.  60,
vengono spostati come segue:
   il termine previsto dal quarto  comma  dell'art.  32  della  legge
regionale  31 luglio 1996, n. 60, e' spostato al 30 settembre 1998 ed
entro 60 giorni dalla ricezione dei piani  dei  corsi  di  formazione
delle amministrazioni provinciali, la giunta regionale puo' formulare
motivate osservazioni sui piani stesi con le modalita' e le procedure
previste nel quinto comma dello stesso art. 32;
   il  termine  di  cui  al  secondo  comma  dell'art. 33 della legge
regionale 31 luglio 1996, n. 60 e' spostato al 30 settembre 1998.