(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 15 settembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. Per l'esercizio finanziario 1998, i termini previsti nella parte seconda Titolo I Capo 2 della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60, vengono spostati come segue: il termine previsto dal quarto comma dell'art. 32 della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60, e' spostato al 30 settembre 1998 ed entro 60 giorni dalla ricezione dei piani dei corsi di formazione delle amministrazioni provinciali, la giunta regionale puo' formulare motivate osservazioni sui piani stesi con le modalita' e le procedure previste nel quinto comma dello stesso art. 32; il termine di cui al secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60 e' spostato al 30 settembre 1998.