(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 9 ottobre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Impianti di metano 1. All'art. 1 (impianti metano) della legge regionale 19 agosto 1996, n. 68 riguardante "modifiche alla legge regionale 6 giugno 1984, n. 39, gia' modificato con legge regionale 9 maggio 1987, n. 27, e' aggiunto il seguente comma: "Il sindaco del comune sede della nuova installazione convoca una conferenza, alla quale partecipano i comuni confinanti o rientranti con il proprio territorio entro i limiti delle distanze, previste, che verifica il rispetto delle distanze stesse e che individua, in caso di domanda concorrenti, quella presentata in data antecedente alle altre, che ha la priorita' nell'accoglimento".