(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24
                         del 9 ottobre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Impianti di metano
 
  1.  All'art.  1  (impianti  metano) della legge regionale 19 agosto
1996, n. 68 riguardante "modifiche  alla  legge  regionale  6  giugno
1984,  n.  39,  gia' modificato con legge regionale 9 maggio 1987, n.
27, e' aggiunto il seguente comma:
  "Il sindaco del comune sede della nuova installazione  convoca  una
conferenza,  alla  quale partecipano i comuni confinanti o rientranti
con il proprio territorio entro i limiti  delle  distanze,  previste,
che  verifica  il  rispetto delle distanze stesse e che individua, in
caso di domanda concorrenti, quella presentata  in  data  antecedente
alle altre, che ha la priorita' nell'accoglimento".