(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 16 ottobre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge La Regione Abruzzo, in adempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 10/1977 e dell'art. 7 della legge n. 537/1993, determina il contributo di concessione edilizia costituito da: a) una quota relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, cosi' come definito dai successivi articoli; b) una quota relativa al costo di costituzione di cui ai successivi articoli.