(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25
                        del 16 ottobre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
  La Regione Abruzzo, in adempimento agli obblighi previsti dall'art.
3  della  legge  n.  10/1977  e  dell'art. 7 della legge n. 537/1993,
determina il contributo di concessione edilizia costituito da:
   a) una quota relativa all'incidenza degli oneri di  urbanizzazione
primaria,  secondaria  e generale, cosi' come definito dai successivi
articoli;
   b)  una  quota  relativa  al  costo  di  costituzione  di  cui  ai
successivi articoli.