(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 16 ottobre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge, in applicazione dell'art. 29 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 istitutivo del fondo sociale regionale, disciplina l'erogazione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica impossibilitati a sostenere, in tutto o in parte, l'onere del pagamento del canone. 2. Il fondo sociale regionale e' articolato a livello territoriale attaverso gli istituti autonomi case popolari che ne rendicontano annualmente l'attivita' alla riunta regionale.