(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25
                        del 16 ottobre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  presente  legge,  in  applicazione dell'art. 29 della legge
regionale 25  ottobre  1996,  n.  96  istitutivo  del  fondo  sociale
regionale,  disciplina  l'erogazione  di  contributi  a  favore degli
assegnatari   di   alloggi   di   edilizia   residenziale    pubblica
impossibilitati  a  sostenere,  in  tutto  o  in  parte,  l'onere del
pagamento del canone.
  2. Il fondo sociale regionale e' articolato a livello  territoriale
attaverso  gli  istituti  autonomi  case popolari che ne rendicontano
annualmente l'attivita' alla riunta regionale.