(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25
                        del 16 ottobre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Modifiche ed integrazioni
 
  Il  penultimo  comma  dell'art. 2 della legge regionale n. 36/1993,
gia' sostituito dall'art. 1 della  legge  regionale  n.  83/1994,  e'
ulteriormente  sostituito  dal seguente: "la somma dei contributi non
puo', comunque, superare per ciascuna  cooperativa  L.  1.500.000.000
partendo, quale base iniziale per il calcolo, dal 1981".
  Detto  intervento  non  comporta  oneri  finanziari  a  carico  del
bilancio regionale del corrente esercizio finanziario.