(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 16 ottobre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche ed integrazioni Il penultimo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 36/1993, gia' sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 83/1994, e' ulteriormente sostituito dal seguente: "la somma dei contributi non puo', comunque, superare per ciascuna cooperativa L. 1.500.000.000 partendo, quale base iniziale per il calcolo, dal 1981". Detto intervento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale del corrente esercizio finanziario.