(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 16 ottobre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. La legge regionale n. 1/1984, per l'anno 1998, e' rifinanziata con una disponibilita' di L. 120.000.000. La misura del contributo e le modalita' di erogazione dello stesso sono riferite a quanto disposto dalla legge regionale di cui al precedente comma.