(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25
                        del 16 ottobre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  La  legge regionale n. 1/1984, per l'anno 1998, e' rifinanziata con
una disponibilita' di L. 120.000.000.
  La misura del contributo e le modalita' di erogazione dello  stesso
sono  riferite  a  quanto  disposto  dalla  legge regionale di cui al
precedente comma.