(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25
                        del 16 ottobre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Alla legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135 sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) alla lettera c) dell'art. 4, dopo le parole  "di  cui  all'art.
3,  comma  1", sono inserite le seguenti: "e all'indice di dipendenza
relativo ai Comuni medesimi, determinato, sulla  base  dei  dati  del
censimento ISTAT, come rapporto tra la somma della popolazione avente
meno di 14 anni piu' quella di oltre 65 anni e la popolazione in eta'
da 14 a 65 anni:";
   b)  al  comma  2  dell'art.  8, le parole "entro il 31 marzo" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno";
   c) all'art. 8 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    3. L'eventuale recupero a carico dei comuni delle  somme  erogate
ai  sensi  della presente legge e non rendicontate, viene effettuato,
se necessario, anche mediante detrazione sull'importo dei  contributi
regionali  dovuti  in attuazione della legge regionale 27 marzo 1998,
n. 22".
   d) dopo l'art. 8, e' inserito il seguente:
    "Art. 8-bis (Rendicontazione contributi regionali pregressi).   -
1.  La  mancata o irregolare rendicontazione da parte dei comuni o di
altri enti dei contributi regionali  erogati  ai  sensi  delle  leggi
regionali  27  agosto  1982,  n.  69,  16  settembre 1982, n. 75 e 14
febbraio 1989, n. 15, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
puo'  essere  sanata,  in  tutto  o in parte, mediante presentazione,
entro il termine perentorio di tre mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della presente legge, di apposita istanza da parte del legale
rappresentante  dell'ente   richiedente,   corredata   di   analitica
relazione dimostrativa delle attivita' svolte e delle spese sostenute
con  il beneficio dei contributi regionali da rendicontare, approvata
dal competente organo decisionale dell'ente.
  2. E' consentito, in via straordinaria, agli enti  che  si  trovano
nelle  condizioni  previste  dal  comma  precedente  di  rendicontare
unitariamente   le   spese   sostenute   riferite    ai    contributi
complessivamente  erogati  ai  sensi delle leggi regionali citate nel
comma medesimo.
  3.  Gli  enti  tenuti  alla  restituzione  totale  o  parziale  dei
contributi ricevuti ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 1,
provvedono al versamento delle relative somme in favore della Regione
Abruzzo  entro il termine perentorio del 31 dicembre 1999, decorso il
quale  si  provvede  al  recupero  coattivo  a  carico   degli   enti
inadempienti.
  4.  Con  apposito provvedimento della giunta regionale, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,   saranno   disciplinate  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni contenute nei precedenti commi".