(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 16 ottobre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Alla legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c) dell'art. 4, dopo le parole "di cui all'art. 3, comma 1", sono inserite le seguenti: "e all'indice di dipendenza relativo ai Comuni medesimi, determinato, sulla base dei dati del censimento ISTAT, come rapporto tra la somma della popolazione avente meno di 14 anni piu' quella di oltre 65 anni e la popolazione in eta' da 14 a 65 anni:"; b) al comma 2 dell'art. 8, le parole "entro il 31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno"; c) all'art. 8 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 3. L'eventuale recupero a carico dei comuni delle somme erogate ai sensi della presente legge e non rendicontate, viene effettuato, se necessario, anche mediante detrazione sull'importo dei contributi regionali dovuti in attuazione della legge regionale 27 marzo 1998, n. 22". d) dopo l'art. 8, e' inserito il seguente: "Art. 8-bis (Rendicontazione contributi regionali pregressi). - 1. La mancata o irregolare rendicontazione da parte dei comuni o di altri enti dei contributi regionali erogati ai sensi delle leggi regionali 27 agosto 1982, n. 69, 16 settembre 1982, n. 75 e 14 febbraio 1989, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' essere sanata, in tutto o in parte, mediante presentazione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita istanza da parte del legale rappresentante dell'ente richiedente, corredata di analitica relazione dimostrativa delle attivita' svolte e delle spese sostenute con il beneficio dei contributi regionali da rendicontare, approvata dal competente organo decisionale dell'ente. 2. E' consentito, in via straordinaria, agli enti che si trovano nelle condizioni previste dal comma precedente di rendicontare unitariamente le spese sostenute riferite ai contributi complessivamente erogati ai sensi delle leggi regionali citate nel comma medesimo. 3. Gli enti tenuti alla restituzione totale o parziale dei contributi ricevuti ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 1, provvedono al versamento delle relative somme in favore della Regione Abruzzo entro il termine perentorio del 31 dicembre 1999, decorso il quale si provvede al recupero coattivo a carico degli enti inadempienti. 4. Con apposito provvedimento della giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi".