(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25
                                 del
                          16 ottobre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 23 dicemhre 1997, n. 145  e'
aggiunto il seguente:
  Art. 3-bis. - 1. In via transitoria e per il solo esercizio 1998, i
contributi concessi per gli interventi di cui alla legge regionale 23
dicembre   1997,   n.   145,  sono  erogati,  entro  i  limiti  degli
stanziamenti  gia'  previsti  dalla  normativa  vigente,  anche   per
l'attivita' ricadente nell'esercizio 1998.
  2.   L'idonea   documentazione   relativa   all'utilizzazione   del
contributo erogato ai sensi del comma precedente e'  presentata  alla
giunta  regionale  -  servizio sicurezza sociale entro il 31 dicembre
1998  dalle  associazioni  che  utilizzano  le  somme  nell'esercizio
finanziario 1998.