(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 16 ottobre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 23 dicemhre 1997, n. 145 e' aggiunto il seguente: Art. 3-bis. - 1. In via transitoria e per il solo esercizio 1998, i contributi concessi per gli interventi di cui alla legge regionale 23 dicembre 1997, n. 145, sono erogati, entro i limiti degli stanziamenti gia' previsti dalla normativa vigente, anche per l'attivita' ricadente nell'esercizio 1998. 2. L'idonea documentazione relativa all'utilizzazione del contributo erogato ai sensi del comma precedente e' presentata alla giunta regionale - servizio sicurezza sociale entro il 31 dicembre 1998 dalle associazioni che utilizzano le somme nell'esercizio finanziario 1998.