(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26
                        del 23 ottobre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  contributo  annuo  al  consiglio regionale d'Abruzzo e alle
sezioni  provinciali  abruzzesi  dell'Unione  italiana   ciechi,   da
destinare  al perseguimento degli scopi statutari dell'ente, previsto
dalle leggi regionali numeri 82/1987, 24/1985, 58/1987 e  51/1989  e'
rideterminato nella misura di L. 590.000.000.
  2.  L'importo  di cui al precedente comma e' ripartito ed assegnato
annualmente dalla giunta regionale  nella  rispettiva  misura  di  L.
70.000.000  al  consiglio  regionale  d'Abruzzo  dell'Unione italiana
ciechi  e  in  quella  di  L.  130.000.000  ciascuno   alle   sezioni
provinciali abruzzesi dell'ente.