(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 del 23 ottobre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il contributo annuo al consiglio regionale d'Abruzzo e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi, da destinare al perseguimento degli scopi statutari dell'ente, previsto dalle leggi regionali numeri 82/1987, 24/1985, 58/1987 e 51/1989 e' rideterminato nella misura di L. 590.000.000. 2. L'importo di cui al precedente comma e' ripartito ed assegnato annualmente dalla giunta regionale nella rispettiva misura di L. 70.000.000 al consiglio regionale d'Abruzzo dell'Unione italiana ciechi e in quella di L. 130.000.000 ciascuno alle sezioni provinciali abruzzesi dell'ente.