(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 del 23 ottobre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. Al personale regionale, inquadrato in ruolo a seguito di pubblico concorso, e' riconosciuto il trattamento economico di anzianita' eventualmente maturato nel ruolo dell'ente di provenienza, sia esso Stato o ente pubblico o ente locale o altra Regione. 2. Il trattamento di cui al precedente comma viene riconosciuto anche nei confronti del personale inquadrato successivamente al 31 dicembre 1982, con decorrenza dalla data dell'inquadramento stesso.