(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26
                        del 23 ottobre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
  1.  Al  personale  regionale,  inquadrato  in  ruolo  a  seguito di
pubblico  concorso,  e'  riconosciuto  il  trattamento  economico  di
anzianita' eventualmente maturato nel ruolo dell'ente di provenienza,
sia esso Stato o ente pubblico o ente locale o altra Regione.
  2.  Il  trattamento  di  cui al precedente comma viene riconosciuto
anche nei confronti del personale inquadrato  successivamente  al  31
dicembre 1982, con decorrenza dalla data dell'inquadramento stesso.