(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 31 del 4 ottobre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. All'art. 4 della legge regionale n. 35/1986, al comma 2 viene aggiunto "qualora sia stato elaborato" ed i commi 3 e 4 sono cosi' sostituiti: "In sede di prima applicazione, i tratturi considerati nel presente articolo sono i tratti di essi ricadenti nelle zone A e B dei Piani Paesistici regionali. La giunta regionale puo' aggiornare l'elenco dei tratturi di cui al primo comma, sentiti la Sopraintendenza archeologica per l'Abruzzo, la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, le OO.PP.AA. rappresentate nel CREL, il rappresentante dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM. Ciascun soggetto esprime il parere entro venti giorni dalla richiesta, e decorso tale termine il parere si intende reso positivamente". All'art. 5 della legge regionale n. 35/1986 dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente comma: "Il prezzo di vendita praticato dai comuni e' calcolato considerando il terreno ceduto come pascolo ed applicando all'attualita' il valore dei prezzi agricoli medi vigenti. Le aree tratturali sulle quali sono state realizzate opere pubbliche sono trasferite al patrimonio dei comuni o delle province secondo le relative competenze". L'art. 6 della legge regionale n. 35/1986 e' abrogato. All'art. 7 della legge regionale n. 35/1986, il secondo comma e' cosi' sostituito: "I fondi di cui al comma precedente possono essere alienati con delibera della giunta regionale o dati in concessione precaria secondo le modalita' stabilite con deliberazione della giunta regionale stessa, sentiti i pareri del comune interessato, della Soprintendenza ai beni archeologici per l'Abruzzo, della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali. Si prescinde dal parere qualora l'ente non lo renda entro venti giorni dalla richiesta". Al quarto comma, dopo il termine "esproprio" e' aggiunto "secondo il regime delle zone agricole". All'art. 7 della legge regionle n. 35/1986, all'inizio del terzo comma, e' aggiunto: "In caso di richieste concorrenti". All'art. 8 della legge regionale n. 35/1986, al quinto comma l'espressione: "cooperative giovanili costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285" e' sostituita dalla seguente: "Cooperative o altre forme di societa' agricole", con preferenza per quelle costituite a maggioranza di giovani sotto i quaranta anni. Al primo comma, sostituire le parole "d'intesa con" con "e". All'art. 12 della legge regionale n. 35/1986, il primo comma e' abrogato.