(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 31
                         del 4 ottobre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  All'art.  4  della  legge  regionale  n.  35/1986, al comma 2 viene
aggiunto "qualora sia stato elaborato" ed i commi 3 e  4  sono  cosi'
sostituiti:
  "In sede di prima applicazione, i tratturi considerati nel presente
articolo  sono  i tratti di essi ricadenti nelle zone A e B dei Piani
Paesistici regionali.
  La giunta regionale puo' aggiornare l'elenco dei tratturi di cui al
primo comma, sentiti la Sopraintendenza archeologica  per  l'Abruzzo,
la  Soprintendenza  ai  beni  culturali  ed  ambientali, le OO.PP.AA.
rappresentate nel  CREL,  il  rappresentante  dell'ANCI,  dell'UPI  e
dell'UNCEM.
  Ciascun  soggetto  esprime  il  parere  entro  venti  giorni  dalla
richiesta,  e  decorso  tale  termine  il  parere  si  intende   reso
positivamente".
  All'art.  5  della legge regionale n. 35/1986 dopo il secondo comma
e' aggiunto il seguente comma:
  "Il  prezzo  di  vendita  praticato   dai   comuni   e'   calcolato
considerando   il   terreno   ceduto   come   pascolo  ed  applicando
all'attualita' il valore dei prezzi agricoli medi vigenti.
  Le  aree  tratturali  sulle  quali  sono  state  realizzate   opere
pubbliche  sono  trasferite al patrimonio dei comuni o delle province
secondo le relative competenze".
  L'art. 6 della legge regionale n. 35/1986 e' abrogato.
  All'art. 7 della legge regionale n. 35/1986, il  secondo  comma  e'
cosi' sostituito:
  "I  fondi  di  cui  al comma precedente possono essere alienati con
delibera della  giunta  regionale  o  dati  in  concessione  precaria
secondo   le  modalita'  stabilite  con  deliberazione  della  giunta
regionale stessa, sentiti i  pareri  del  comune  interessato,  della
Soprintendenza    ai   beni   archeologici   per   l'Abruzzo,   della
Soprintendenza ai beni culturali  ed  ambientali.  Si  prescinde  dal
parere   qualora  l'ente  non  lo  renda  entro  venti  giorni  dalla
richiesta".
  Al quarto comma, dopo il termine "esproprio" e'  aggiunto  "secondo
il regime delle zone agricole".
  All'art.  7  della  legge regionle n. 35/1986, all'inizio del terzo
comma, e' aggiunto: "In caso di richieste concorrenti".
  All'art. 8 della  legge  regionale  n.  35/1986,  al  quinto  comma
l'espressione:
  "cooperative  giovanili  costituite  ai  sensi della legge 1 giugno
1977, n. 285" e' sostituita  dalla  seguente:  "Cooperative  o  altre
forme  di  societa' agricole", con preferenza per quelle costituite a
maggioranza di giovani sotto i quaranta anni.
  Al primo comma, sostituire le parole "d'intesa con" con "e".
  All'art. 12 della legge regionale n. 35/1986,  il  primo  comma  e'
abrogato.