(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 31 del 4 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' La Regione Abruzzo concede contributi destinati a interventi conservativi consistenti nel: consolidamento statico, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo; manutenzione straordinaria diretta all'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di agibilita', sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche. Gli interventi devono riguardare gli edifici destinati stabilmente al culto di proprieta' degli enti locali e degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica ed enti rappresentanti le altre confessioni religiose, che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei comuni ove sono localizzati gli stessi edifici. In mancanza dell'intesa prevista dal comma terzo dell'art. 8 della Costituzione, la natura di confessione religiosa potra' risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione. Non sono ammissibili a finanziamento gli edifici che, nell'ultimo quinquennio, hanno beneficiato di contributi pubblici a qualsiasi titolo concessi.