(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 31
                        del 4 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  La  Regione  Abruzzo  concede  contributi  destinati  a  interventi
conservativi consistenti nel:
   consolidamento  statico,  ristrutturazione, restauro o risanamento
conservativo;
    manutenzione straordinaria diretta all'adeguamento degli  edifici
alle  norme  vigenti  in  materia di agibilita', sicurezza, igiene ed
eliminazione delle barriere architettoniche.
  Gli interventi devono riguardare gli edifici destinati  stabilmente
al  culto  di proprieta' degli enti locali e degli enti ecclesiastici
della Chiesa cattolica ed enti rappresentanti  le  altre  confessioni
religiose,  che  abbiano  una  presenza  organizzata  nell'ambito dei
comuni ove sono localizzati gli stessi edifici.
  In mancanza dell'intesa prevista dal comma terzo dell'art. 8  della
Costituzione,  la  natura  di  confessione religiosa potra' risultare
anche da precedenti riconoscimenti pubblici,  dallo  statuto  che  ne
esprima   chiaramente   i   caratteri,   o   comunque   dalla  comune
considerazione.
  Non sono ammissibili a finanziamento gli edifici  che,  nell'ultimo
quinquennio,  hanno  beneficiato  di  contributi pubblici a qualsiasi
titolo concessi.