(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 22 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. I n t e r v e n t i All'art. 2, lettera a) della legge regionale 1 aprile 1997, n. 25, immediatamente dopo le parole "di tipo amatoriale" e prima delle parole "ecologico e sociale" viene aggiunta la seguente: "promozionale". All'art. 2 lettera b) della legge regionale 1 aprile 1997, n. 25, immediatamente dopo le parole "iniziative sportive" vengono aggiunte le seguenti: "indicate nella precedente lettera a)".