(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo
                numero speciale del 22 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         I n t e r v e n t i
 
  All'art. 2, lettera a) della legge regionale 1 aprile 1997, n.  25,
immediatamente  dopo  le  parole  "di  tipo amatoriale" e prima delle
parole  "ecologico   e   sociale"   viene   aggiunta   la   seguente:
"promozionale".
  All'art.  2  lettera b) della legge regionale 1 aprile 1997, n. 25,
immediatamente dopo le parole "iniziative sportive" vengono  aggiunte
le seguenti:
   "indicate nella precedente lettera a)".