(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero
                              speciale
                        del 29 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Assestamento e variazione di bilancio
 
  1.  All'art.  20  della  legge  regionale  1 giugno 1996, n. 29, e'
aggiunto il seguente comma:
   "Le   deliberazioni  di  assestamento  e  variazioni  di  bilancio
dell'ARSSA, non contemplate dall'art. 41  della  legge  regionale  n.
81/1977, sono approvate con deliberazione della giunta regionale".
  2. Il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 29/1996 e' cosi'
sostituito:
   "I  posti vacanti nella pianta organica della Regione e dell'ARSSA
possono essere coperti  mediante  procedure  di  mobilita'  ai  sensi
dell'art.  33 del decreto legislativo n. 80/1998".
  3.  All'art.  1  della  legge  regionale  n. 29/1996 e' aggiunto il
seguente comma:
   "6. La Regione e l'ARSSA possono attivare  altresi'  procedure  di
comando secondo le vigenti disposizioni di legge".