(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 29 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Assestamento e variazione di bilancio 1. All'art. 20 della legge regionale 1 giugno 1996, n. 29, e' aggiunto il seguente comma: "Le deliberazioni di assestamento e variazioni di bilancio dell'ARSSA, non contemplate dall'art. 41 della legge regionale n. 81/1977, sono approvate con deliberazione della giunta regionale". 2. Il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 29/1996 e' cosi' sostituito: "I posti vacanti nella pianta organica della Regione e dell'ARSSA possono essere coperti mediante procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 80/1998". 3. All'art. 1 della legge regionale n. 29/1996 e' aggiunto il seguente comma: "6. La Regione e l'ARSSA possono attivare altresi' procedure di comando secondo le vigenti disposizioni di legge".