(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 29 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. All'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi: 3. Per l'anno 1998 la Regione Abruzzo interviene con lo stanziamento, determinato in L. 2.961.000.000, gia' iscritto al cap. 122440, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso. 4. Per gli esercizi 1999-2000, gli stanziamenti, determinati per ciascun esercizio finanziario nella misura massima stabilita dal terzo comma del presente articolo, sono iscritti nei corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci per le rispettive leggi di bilancio. 5. La copertura finanziaria per gli oneri previsti nel comma precedente e' assicurata mediante riduzione delle quote iscritte nel sett. 12 del bilancio pluriennale allegato al bilancio per l'esercizio 1998.