(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero
                              speciale
                        del 29 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  All'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi:
   3.   Per   l'anno  1998  la  Regione  Abruzzo  interviene  con  lo
stanziamento, determinato in L. 2.961.000.000, gia' iscritto al  cap.
122440,  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio per
l'esercizio in corso.
   4. Per gli esercizi 1999-2000, gli stanziamenti,  determinati  per
ciascun  esercizio  finanziario  nella  misura  massima stabilita dal
terzo comma del presente articolo, sono iscritti  nei  corrispondenti
capitoli dei pertinenti bilanci per le rispettive leggi di bilancio.
   5.  La  copertura  finanziaria  per  gli  oneri previsti nel comma
precedente e' assicurata mediante riduzione delle quote iscritte  nel
sett.   12   del   bilancio  pluriennale  allegato  al  bilancio  per
l'esercizio 1998.