(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 29 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' La Regione Abruzzo, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai comuni singoli o associati o da soggetti a prevalente capitale pubblico a supporto del turismo itinerante.