(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero
                              speciale
                        del 29 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  La  Regione  Abruzzo, ai fini della promozione del turismo all'aria
aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan  e  caravan  in
aree  apposite  individuate  dai  comuni  singoli  o  associati  o da
soggetti a  prevalente  capitale  pubblico  a  supporto  del  turismo
itinerante.