(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero
                              speciale
                        del 29 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'art.  2, comma 3, della legge regionale 11 settembre 1996, n.
84, e' cosi' sostituito:
  "3. Il programma di cui al comma precedente sara' attuato mediante:
   il  finanziamento  di  investimenti  destinati  alla  costruzione,
all'ampliamento, al recupero ed alla ristrutturazione  di  fabbricati
ed  aree  industriali  od  artigianali  con  uno stanziamento di 12,5
miliardi di lire per l'anno 1998, salvo  eventuale  proroga  concessa
dall'Unione europea, fino ad esaurimento del fondo;
   la  concessione  di  contributi  per il consolidamento di debiti a
breve termine con uno stanziamento di 14 miliardi di  L.  per  l'anno
1998,  salvo  eventuale  proroga concessa dall'Unione europa, fino ad
esaurimento del fondo.
   la  realizzazione  d'interventi  nel  settore   della   formazione
professionale  con  uno  stanziamento  di 7 miliardi di L. per l'anno
1998, salvo eventuale proroga concessa dall'Unione europea,  fino  ad
esaurimento del fondo".