(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 29 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 2, comma 3, della legge regionale 11 settembre 1996, n. 84, e' cosi' sostituito: "3. Il programma di cui al comma precedente sara' attuato mediante: il finanziamento di investimenti destinati alla costruzione, all'ampliamento, al recupero ed alla ristrutturazione di fabbricati ed aree industriali od artigianali con uno stanziamento di 12,5 miliardi di lire per l'anno 1998, salvo eventuale proroga concessa dall'Unione europea, fino ad esaurimento del fondo; la concessione di contributi per il consolidamento di debiti a breve termine con uno stanziamento di 14 miliardi di L. per l'anno 1998, salvo eventuale proroga concessa dall'Unione europa, fino ad esaurimento del fondo. la realizzazione d'interventi nel settore della formazione professionale con uno stanziamento di 7 miliardi di L. per l'anno 1998, salvo eventuale proroga concessa dall'Unione europea, fino ad esaurimento del fondo".