(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale
          della Regione Calabria n. 6 del 28 gennaio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. La giunta regionale e' autorizzata, fino a quando il bilancio di
previsione per l'anno 1999 non sia stato approvato e non oltre il  31
marzo  1999,  all'esercizio  provvisorio del bilancio entro il limite
dei tre dodicesimi dei singoli  stanziamenti  del  bilancio  1999  in
corso di esame.
  2.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  del bilancio di cui al
precedente primo  comma  e'  altresi'  autorizzato  l'utilizzo  degli
interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative
agli  interventi  di  cui  ai  capitoli 1001102 - 1001103 - 1001106 -
2233202  -  2233211  e  6134104,   nonche'   perle   spese   inerenti
all'attuazione  del  quadro  comunitario di sostegno 1994-1999 per la
Calabria o ad altre iniziative comunitarie.
  3.  Nei  limiti dei tre dodicesimi e' anche autorizzato l'esercizio
provvisorio dei bilanci di previsione relativi  all'A.FO.R.  (Azienda
Forestale  della  Regione Calabria), all'ARSSA (Agenzia regionale per
lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) e all'EDIS (Ente  per  il
diritto  allo  studio  universitario della Calabria) per l'anno 1999,
annessi al bilancio regionale.
  4. Nel corso dell'esercizio  provvisorio  dei  bilanci  di  cui  al
precedente  terzo  comma  e'  altresi'  autorizzato  l'utilizzo degli
interi stanziamenti per le spese obbligatorie.