(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 10 del 12 febbraio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico 1. Il Presidente, i componenti dell'ufficio di presidenza ed i presidenti delle commissioni consiliari possono individuare il responsabile amministrativo anche al di fuori degli appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, della giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche. 2. Nell'ipotesi in cui l'individuazione del responsabile sia esterna agli addetti al Consiglio regionale, tale unita' non puo' essere computata per il completamento del numero massimo consentito dall'art. 10, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 8 febbraio 1999 MEDURI