(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale
         della Regione Calabria n. 10 del 12 febbraio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  1.  Il  Presidente,  i  componenti  dell'ufficio di presidenza ed i
presidenti  delle  commissioni  consiliari  possono  individuare   il
responsabile  amministrativo  anche al di fuori degli appartenenti al
ruolo del Consiglio regionale, della  giunta  regionale  o  di  altre
amministrazioni pubbliche.
  2.  Nell'ipotesi  in  cui  l'individuazione  del  responsabile  sia
esterna agli addetti al Consiglio regionale,  tale  unita'  non  puo'
essere  computata  per il completamento del numero massimo consentito
dall'art.  10, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
  Catanzaro, 8 febbraio 1999
                               MEDURI