(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 27 gennaio 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto il Regolamento (CEE) 822/1987 del Consiglio del 16 marzo 1987, ed in particolare l'art. 6, comma 2, che consente agli Stati membri di concedere ai conduttori di superfici vitate autorizzazioni all'esecuzione di nuovi impianti di viti, a fronte di piani di sviluppo delle aziende agricole alle condizioni fissate dalla direttiva 72/159 CEE, come modificato dal Regolamento (CE) 1236/1989 del Consiglio del 3 maggio 1989 e ripreso successivamente dai regolamenti (CEE) 797/1985, 2328/1991 e (CE) 950/1997 del Consiglio; Visto il Regolamento (CE) 950/1997 del Consiglio; Visto il D.P.G.R. n. 07/Pres. del 15 gennaio 1998, adottato a seguito della decisione favorevole della Commissione europea di data 10 novembre 1997 C (97) 3085, concernente l'approvazione del Regolamento regionale di applicazione del Regolamento (CE) 950/1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole; Considerato che nella Regione Friuli-Venezia Giulia il potenziale viticolo negli ultimi venti anni si e' ridotto di alcune migliaia di ettari e che tale perdita incide pesantemente sull'economia agricola regionale in quanto la richiesta di mercato del prodotto vino viene in parte disattesa; Ritenuto necessario avviare un programma operativo di consolidamento strutturale della viticoltura nel Friuli-Venezia Giulia finanziando nuovi impianti di viti alle condizioni stabilite dal Regolamento (CE) 950/97, e prevedendo nel contempo la possibilita' di dotarsi anche della specifica attrezzatura di cantina necessaria a far fronte alle maggiori produzioni aziendali conseguibili; Vista la lettera ministeriale 36539 del 5 dicembre 1997 che stabilisce norme generali da seguire per l'accoglimento di richieste di impianto di nuovi vigneti ai sensi del Regolamento (CE) 950/97; Considerato che l'attuazione del programma di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo e' altresi' realizzabile nel rispetto del piano finanziario relativo all'attuazione dell'obiettivo 5a, il quale stabilisce che gli impegni per i nuovi impianti di vigneto potranno essere assunti non oltre il 31 dicembre 1999; Ritenuto necessario adottare apposito regolamento applicativo per la disciplina delle modalita' di attuazione dell'iniziativa in argomento; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 821 del 20 marzo 1998 registrata alla Corte dei Conti in data 23 aprile 1998, Registro 1, foglio 116, concernente il programma della Direzione regionale dell'agricoltura per l'anno 1998 e la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1414 del 15 maggio 1998, registrata alla Corte dei Conti l'8 luglio 1998, Registro 1, foglio 298, di integrazione del citato programma; Sentito il Comitato dipartimentale per le attivita' economico produttive riunitosi in data 20 novembre 1998; Visto l'articolo 42 dello Statuto regionale; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3425 di data 20 novembre 1998, Decreta: 1. E' approvato il Regolamento relativo all'attuazione del regime di aiuto agli investimenti nelle aziende agricole per il consolidamento strutturale del settore vitivinicolo in attuazione del Regolamento (CE) 950/97, nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della regione. 3. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 3 dicembre 1998 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti di Trieste, addi' 17 gennaio 1999. Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 6. Regolamento relativo al regime di aiuto agli investimenti nelle aziende agricole per il consolidamento strutturale del settore vitivinicolo in attuazione del regolamento (CE) 950/97. Art. 1. Presentazione delle domande di contributo e relativi piani di miglioramento materiale 1. Le domande di contributo riguardanti interventi nel settore devono pervenire alla Direzione regionale dell'agricoltura per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio a pena di irricevibilita', entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 2. Il contributo e' richiesto forfettariamente nel rispetto dei limiti di superficie e di spesa previsti dal programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo, per quanto riguarda l'impianto del vigneto, nonche' in base alla contestuale presentazione di offerte o preventivi di spesa per quanto concerne l'acquisto di attrezzatura enologica destinata alla manipolazione, lavorazione, trasformazione, conservazione e imbottigliamento delle produzioni vitivinicole. 3. Unitamente alle domande devono obbligatoriamente pervenire i piani di miglioramento materiale redatti nel rispetto del Regolamento regionale di applicazione nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dei regimi di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole previsti dal Regolamento (CE) n. 950/1997, emanato con D.P.G.R. 15 gennaio 1998, n. 7/Pres. Va altresi' prodotta, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), la denuncia di produzione relativa alla campagna 1997/1998. 4. Le istanze non accompagnate dalla documentazione specificata ai commi precedenti, o contenenti piani incompleti sono inammissibili. 5. Il Direttore del servizio produzioni vegetali della Direzione regionale dell'agricoltura approva le graduatorie degli aventi diritto per ciascuna delle tre priorita' territoriali individuate nel programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo, sulla base delle indicazioni e dei criteri contenuti nel medesimo programma operativo, tenuto conto dell'istruttoria svolta dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, nonche' del successivo parere di un gruppo di valutazione costituito da un tecnico del Servizio produzioni vegetali e da un tecnico appartenente a ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura. I componenti il gruppo di valutazione devono avere qualifica non inferiore a consigliere agrario. 6. Qualora, esaurita la graduatoria dei richiedenti situati in posizione utile per beneficiare del regime di aiuto agli investimenti per il consolidamento strutturale del settore vitivinicolo, si verificassero disponibilita' di superficie anche a seguito di rinunce, revoche, o per sopravvenienze di varia natura, saranno via via ammessi i richiedenti che seguono in graduatoria.