(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 4 del 27 gennaio 1999)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
  Visto il Regolamento (CEE) 822/1987  del  Consiglio  del  16  marzo
1987,  ed  in  particolare l'art. 6, comma 2, che consente agli Stati
membri di concedere ai conduttori di superfici vitate  autorizzazioni
all'esecuzione  di  nuovi  impianti  di  viti,  a  fronte di piani di
sviluppo  delle  aziende  agricole  alle  condizioni  fissate   dalla
direttiva  72/159 CEE, come modificato dal Regolamento (CE) 1236/1989
del Consiglio  del  3  maggio  1989  e  ripreso  successivamente  dai
regolamenti (CEE) 797/1985, 2328/1991 e (CE) 950/1997 del Consiglio;
  Visto il Regolamento (CE) 950/1997 del Consiglio;
  Visto  il  D.P.G.R.  n.  07/Pres.  del  15 gennaio 1998, adottato a
seguito della decisione favorevole della Commissione europea di  data
10   novembre  1997  C  (97)  3085,  concernente  l'approvazione  del
Regolamento regionale di applicazione del Regolamento (CE)  950/1997,
relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole;
  Considerato  che  nella Regione Friuli-Venezia Giulia il potenziale
viticolo negli ultimi venti anni si e' ridotto di alcune migliaia  di
ettari  e che tale perdita incide pesantemente sull'economia agricola
regionale in quanto la richiesta di mercato del prodotto  vino  viene
in parte disattesa;
  Ritenuto    necessario    avviare   un   programma   operativo   di
consolidamento  strutturale  della  viticoltura  nel   Friuli-Venezia
Giulia  finanziando  nuovi impianti di viti alle condizioni stabilite
dal  Regolamento  (CE)  950/97,  e   prevedendo   nel   contempo   la
possibilita' di dotarsi anche della specifica attrezzatura di cantina
necessaria   a   far   fronte   alle  maggiori  produzioni  aziendali
conseguibili;
  Vista la  lettera  ministeriale  36539  del  5  dicembre  1997  che
stabilisce  norme generali da seguire per l'accoglimento di richieste
di impianto di nuovi vigneti ai sensi del Regolamento (CE) 950/97;
  Considerato  che  l'attuazione  del  programma  di   consolidamento
strutturale  del  settore  vitivinicolo  e' altresi' realizzabile nel
rispetto del piano finanziario relativo all'attuazione dell'obiettivo
5a, il quale stabilisce che gli  impegni  per  i  nuovi  impianti  di
vigneto potranno essere assunti non oltre il 31 dicembre 1999;
  Ritenuto  necessario  adottare apposito regolamento applicativo per
la  disciplina  delle  modalita'  di  attuazione  dell'iniziativa  in
argomento;
  Vista  la  deliberazione della Giunta regionale n. 821 del 20 marzo
1998 registrata alla Corte dei Conti in data 23 aprile 1998, Registro
1, foglio 116, concernente il  programma  della  Direzione  regionale
dell'agricoltura  per l'anno 1998 e la successiva deliberazione della
Giunta regionale n. 1414 del 15 maggio 1998,  registrata  alla  Corte
dei  Conti  l'8  luglio 1998, Registro 1, foglio 298, di integrazione
del citato programma;
  Sentito il  Comitato  dipartimentale  per  le  attivita'  economico
produttive riunitosi in data 20 novembre 1998;
  Visto l'articolo 42 dello Statuto regionale;
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3425 di data 20
novembre 1998,
 
                              Decreta:
 
  1.  E'  approvato il Regolamento relativo all'attuazione del regime
di  aiuto  agli  investimenti   nelle   aziende   agricole   per   il
consolidamento strutturale del settore vitivinicolo in attuazione del
Regolamento  (CE) 950/97, nel testo allegato al presente decreto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale.
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della regione.
  3.  Il  presente  decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e successivamente pubblicato nel  Bollettino  ufficiale
della Regione.
   Trieste, 3 dicembre 1998
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti di Trieste, addi' 17 gennaio 1999.
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 6.
 
Regolamento  relativo  al  regime  di  aiuto  agli investimenti nelle
   aziende agricole per il  consolidamento  strutturale  del  settore
   vitivinicolo in attuazione del regolamento (CE) 950/97.
 
                               Art. 1.
              Presentazione delle domande di contributo
             e relativi piani di miglioramento materiale
 
  1.  Le  domande  di  contributo  riguardanti interventi nel settore
devono pervenire alla Direzione  regionale  dell'agricoltura  per  il
tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per
territorio  a  pena di irricevibilita', entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente Regolamento.
   2. Il contributo e' richiesto forfettariamente  nel  rispetto  dei
limiti  di  superficie e di spesa previsti dal programma operativo di
consolidamento  strutturale  del  settore  vitivinicolo,  per  quanto
riguarda  l'impianto  del  vigneto,  nonche' in base alla contestuale
presentazione di offerte o preventivi di spesa  per  quanto  concerne
l'acquisto  di  attrezzatura  enologica destinata alla manipolazione,
lavorazione, trasformazione, conservazione e  imbottigliamento  delle
produzioni vitivinicole.
  3.  Unitamente  alle  domande  devono obbligatoriamente pervenire i
piani di miglioramento materiale redatti nel rispetto del Regolamento
regionale  di  applicazione  nella  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia  dei  regimi di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
previsti dal Regolamento (CE) n. 950/1997, emanato  con  D.P.G.R.  15
gennaio  1998, n. 7/Pres. Va altresi' prodotta, salvo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2,  lettera  b),  la  denuncia  di  produzione
relativa alla campagna 1997/1998.
  4.  Le istanze non accompagnate dalla documentazione specificata ai
commi precedenti, o contenenti piani incompleti sono inammissibili.
  5. Il Direttore del servizio produzioni  vegetali  della  Direzione
regionale   dell'agricoltura  approva  le  graduatorie  degli  aventi
diritto per ciascuna delle tre priorita' territoriali individuate nel
programma  operativo  di  consolidamento  strutturale   del   settore
vitivinicolo,  sulla  base  delle indicazioni e dei criteri contenuti
nel  medesimo  programma  operativo,  tenuto  conto  dell'istruttoria
svolta  dagli  Ispettorati  provinciali dell'agricoltura, nonche' del
successivo parere di  un  gruppo  di  valutazione  costituito  da  un
tecnico del Servizio produzioni vegetali e da un tecnico appartenente
a  ciascun  Ispettorato provinciale dell'agricoltura. I componenti il
gruppo  di  valutazione  devono  avere  qualifica  non  inferiore   a
consigliere agrario.
  6.  Qualora,  esaurita  la  graduatoria  dei richiedenti situati in
posizione utile per beneficiare del regime di aiuto agli investimenti
per  il  consolidamento  strutturale  del  settore  vitivinicolo,  si
verificassero   disponibilita'  di  superficie  anche  a  seguito  di
rinunce, revoche, o per sopravvenienze di varia natura,  saranno  via
via ammessi i richiedenti che seguono in graduatoria.