(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1
                        del 20 gennaio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
  1.  In attuazionc dell normativa statale vigente in materia nonche'
delle direttive della Unione  europea,  la  Regione  Liguria  con  la
presente  legge  disciplina  la valutazionc di impatto ambientale, di
seguito definita VIA, al fine di:
   a) garantire la tutela, singolarmente e  nelle  loro  interazioni,
degli elementi di seguito riportati:
    1) l'uomo, la fauna e la flora;
    2) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio;
    3) i beni materiali ed il patrimonio culturale e ambientale;
   b)  garantire  e promuovere l'informazione e la partecipazione dei
cittadini ai processi decisionali relativi alla procedura di VIA;
   c)  favorire  il  coordinamento   e   la   semplificazione   delle
valutazioni e delle procedure di VIA.
  A  tal  fine  la VIA considera preventivamente gli effetti diretti,
indiretti e dovuti all'azione cumulativa di progetti, opere, impianti
pubblici o privati.