(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 del 20 gennaio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' della legge 1. In attuazionc dell normativa statale vigente in materia nonche' delle direttive della Unione europea, la Regione Liguria con la presente legge disciplina la valutazionc di impatto ambientale, di seguito definita VIA, al fine di: a) garantire la tutela, singolarmente e nelle loro interazioni, degli elementi di seguito riportati: 1) l'uomo, la fauna e la flora; 2) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio; 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale e ambientale; b) garantire e promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali relativi alla procedura di VIA; c) favorire il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure di VIA. A tal fine la VIA considera preventivamente gli effetti diretti, indiretti e dovuti all'azione cumulativa di progetti, opere, impianti pubblici o privati.