(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 4 del 25 gennaio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
       Norme attinenti alla contabilita', alla programmazione
                    e all'attuazione dei progetti
 
  1. Alla  legge  regioanle  31  marzo  1978,  n.  34.  "Norme  sulle
procedure  della  programmazione,  sul  bilancio e sulla contabilita'
della Regione" sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 4 dell'art.  9-bis  articolo  sostituito  dall'art.  2
della legge regionale 16 ottobre 1998, n. 20, e' cosi' sostituito:
   "4. La parte la contiene:
    a) il riposizionamento degli obiettivi programmatici e strategici
del  programma  regionale  di sviluppo con riferimento al triennio di
pertinenza del bilancio pluriennale;
    b) lo stato di attuazione  dei  progetti  strategici  e  il  loro
aggiornamento.";
   b)  la  lettera  b)  del  comma  2  dell'art. 28-septies, articolo
aggiunto dall'art. 7 della  legge  regionale  n.  33/1991,  e'  cosi'
sostituita:
   "b) il termine massimo per il rimborso con quote annuali costanti,
comprensive  degli  eventuali interessi, in ogni caso non superiore a
20 anni, ne' inferiore a 5;";
   c) il comma 2 dell'art. 39 e' cosi' sostituito:
   "2.  Con  decreto del dirigente del servizio bilancio e ragioneria
preceduto da  specifica  richiesta  formale  del  direttore  generale
competente  per materia, sono prelevate dal fondo le somme necessarie
per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti dei  capitoli
concernenti  spese  di carattere obbligatorio secondo la legislazione
vigente.";
   d) la lettera e) del comma 1 dell'art. 48 e' cosi' sostituita:
   "e) a tutte le altre variazioni che si ritengono  opportune  anche
in  relazione  allo  stato  di attuazione dei progetti prioritari del
programma regionale di sviluppo e  all'andamento  della  spesa  delle
politiche di settore.";
   e) il comma 1 dell'art. 59 comma sostituito dall'art. 25, comma 1,
della  legge  regionale  25 novembre 1986, n. 55, e quindi modificato
dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1, e'
cosi' sostituito:
   "1.  Formano  impegno  entro  i  limiti  degli   stanziamenti   di
competenza  dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla
legge, a contratto o ad  altro  titolo,  a  creditori  determinati  o
determinabili  sempreche'  la  relativa obbligazione venga a scadenza
entro il termine dell'esercizio.";
   f) l'art. 60 e' cosi' sostituito:
  "Art. 60 (Atto di impegno). - 1. Gli impegni di spesa sono  assunti
con decreto del dirigente competente per materia.
  2.  Gli  atti  di impegno in esecuzione dei provvedimenti di cui al
comma 6 dell'art. 59, che abbiano  individuato  i  beneficiari  della
spesa  ed  il limite della spesa stessa, sono assunti con decreto del
dirigente competente per materia.
  3. L'atto di impegno deve in ogni caso indicare:
   a)  il  creditore  o  i  creditori  con  gli  elementi  idonei  ad
identiticarli;
   b) l'ammontare della somma dovuta;
   c) la scadenza dell'obbligazione;
   d) il capitolo di spesa al quale la stessa e' da imputare.";
   g)  il  comma  1  dell'art.  61  articolo  sostituito  dal comma 1
dell'art.  27 della legge regionale n. 55/1986, e' cosi' sostituito:
   "1. Ogni qualvolta l'obbligazione in  base  alla  quale  e'  stato
assunto l'impegno venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, il
dirigente  competente per materia emana il decreto di cancellazione o
riduzione dell'impegno medesimo. Il  provvedimento  e'  trasmesso  al
servizio bilancio e ragioneria per gli adempimenti di competenza.";
   h) al comma 3 dell'art. 62, sono soppresse le parole: "e terzo";
   i)  l'art.  63, come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge
regionale n. 55/1986, e' cosi' sostituito:
  "Art. 63 (Procedimento  per  l'assunzione  di  impegni).  -  1.  Il
decreto  di  assunzione  dell'impegno  e' predisposto dalla direzione
generale competente per materia.
  2. I dirigenti che provvedono all'adozione dei decreti  di  impegno
di spesa sono responsabili in ordine:
   a) alla legalita' della spesa;
   b) agli obiettivi dei programmi regionali;
   c) ai criteri economici di buona gestione della spesa;
   d)  alla completezza e regolarita' della documentazione richiamata
nell'atto amministrativo o ad esso allegata;
   e) alle procedure contabili disposte;
   f) alla corretta imputazione della spesa sui  pertinenti  capitoli
di bilancio;
   g)  alla  corretta applicazione della normativa fiscale materia di
imposte  dirette,  indirette,  tasse  e  contributi   aventi   natura
obbligatoria;
   h) al contestuale accertamento della sufficienza di disponibilita'
sui   corrispondenti  capitoli  di  entrata  nel  caso  essi  abbiano
destinazione vincolata.
  3. Il decreto del  dirigente  e'  trasmesso  per  la  registrazione
dell'impegno al servizio bilancio e ragioneria.
  4.  Il  servizio  bilancio e ragioneria e' tenuto alla restituzione
senza la  registrazione  dell'impegno,  indicando  le  iniziative  da
assumere per la regolarizzazione, nei seguenti casi:
   a)   quando   si   rileva   l'insufficienza  della  disponibilita'
finanziaria a copertura della spesa;
   b) quando si rileva erronea imputazione della spesa;
   c) quando si rileva l'assenza dei requisiti di cui  agli  articoli
59 e 60;
   d)  quando  l'atto non e' conforme ai principi e alle disposizioni
contenuti nella presente legge.
  5. Al di fuori dei casi previsti dal comma 4, il servizio  bilancio
e ragioneria provvede alla registrazione dell'impegno di spesa.";
   1) l'art. 64 e' cosi' sostituito:
  "Art.  64  (Atto di liquidazione). - 1. La liquidazione della spesa
e' disposta nei limiti degli stanziamenti di cassa.
  2. Con l'atto di liquidazione si accerta che  la  spesa  e'  certa,
liquida ed esigibile da parte del creditore e a tal fine il dirigente
che  emana il decreto di liquidazione si assume la responsabilita' in
ordine:
   a) all'accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed
esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei  presupposti
necessari  alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno,
al contratto ed agli atti successivi all'impegno medesimo;
   b)  alla  congruita'  della  spesa  da  liquidare  con  la   somma
impegnata;
   c)   alla   corretta   applicazione   della  normativa  fiscale  e
previdenziale;
   d) all'accertamento della disponibilita' della somma impegnata;
   e) all'accertamento della disponibilita' di cassa;
   f) al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27;
   g) alla completezza e regolarita' della documentazione  richiamata
nell'atto amministrativo o ad esso allegata;
   h)  alla  corretta  individuazione  del  destinatario della spesa,
delle variazioni di residenza, della ragione e denominazione sociale,
nonche' alle modalita' di pagamento dei titoli di spesa richieste  ai
sensi dell'art. 68.
  3. L'atto di liquidazione deve in ogni caso indicare:
   a)  il  creditore o i creditori, con gli elementi idonei alla loro
identificazione;
   b) la somma dovuta;
   c) le modalita' di pagamento;
   d)  l'anno,  il  numero  dell'impegno  di  spesa e gli estremi del
provvedimento di impegno divenuto esecutivo;
   e) le eventuali economie di spesa realizzate sugli impegni.";
   m) l'art. 65, come modificato dall'art. 29, comma 2,  della  legge
regionale n. 55/1986, e' cosi' sostituito:
  "Art.  65  (Procedimento  per  la liquidazione). - 1. Il decreto di
liquidazione e' predisposto ed adottato dal dirigente competente  per
materia.
  2.  Il decreto di liquidazione viene trasmesso al servizio bilancio
e  ragioneria  che  esegue  il   controllo   formale   dell'atto   di
liquidazione,  esclusa  ogni  altra  valutazione  sul  merito e sulla
legalita' della spesa, verificando:
   a) la correttezza del numero di  impegno  e  la  disponibilita'  a
liquidare e pagare dell'impegno stesso;
   b) la disponibilita' dello stanziamento di cassa;
   c)  l'esattezza dei dati riguardanti il destinatario della spesa e
le modalita' di pagamento;
   d) la conformita' rispetto all'impegno di spesa;
   e) la regolarita' dell'atto rispetto alle  disposizioni  contenute
nella presente legge.
  3.  Nel  caso  in  cui  si rilevino eventuali difformita' dell'atto
rispetto a quanto indicato nel comma 2, lo stesso  viene  restituito,
con    l'indicazione    delle   iniziative   da   assumere   per   la
regolarizzazione,  alla  direzione  generale  che   ha   emanato   il
provvedimento.";
   n)  la  lettera  a)  del comma 1 dell'art. 68, articolo modificato
dall'art. 5, primo e secondo comma della legge  regionale  10  giugno
1981, n. 31 e dall'art. 5, primo comma della legge regionale 6 giugno
1980, n. 74, e' cosi' sostituita:
   "a)   rilascio   di  quietanza  da  parte  dei  creditori  o  loro
procuratori, rappresentanti, tutori, curatori, ed eredi. Il tesoriere
e' tenuto ad eseguire il pagamento previo accertamento della qualita'
di  procuratore  rappresentante,  tutore,  curatore,  o   erede   del
creditore  della  Regione  intestatario dell'ordinativo di pagamento,
sulla scorta degli atti comprovanti una di dette qualita'.";
   o) dopo il comma 11 delI'art. 68 e'  aggiunto  il  seguente  comma
11-bis:
   "  11-bis).  Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, se durante
il corso dell'esercizio finanziario il tesoriere non fosse  in  grado
di  estinguere per qualsiasi motivata ragione i titoli di spesa avuti
in carico, attraverso le modalita' di pagamento indicate nel presente
articolo, gli stessi devono essere commutati d'ufficio, a  sua  cura,
ed estinti con le modalita' previste dal comma 1, lettere d) o e).";
   p) il comma 4 dell'art. 71 e' cosi' sostituito:
   "4.  Le  somme  reclamate dai creditori sono direttamente imputate
agli stanziamenti di competenza degli appositi fondi a seconda che si
tratti di spese per le funzioni normali o per programmi di  sviluppo,
e  di  spese  gia'  finanziate  con  risorse  proprie o con risorse a
specifica destinazione. La liquidazione di tali somme avviene secondo
quanto stabilito agli articoli  64  e  65.  Il  servizio  bilancio  e
ragioneria  provvede d'ufficio alla registrazione contabile dei nuovi
impegni  di  spesa,  verificandone  la   corretta   imputazione   con
riferimento  al  residuo  dichiarato perento indicato nel dispositivo
dell'atto di liquidazione.".
  2.  Alla  legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 "Norme concernenti
la  disciplina  del  fondo   per   la   realizzazione   di   progetti
infrastrutturali  di  rilevanza  regionale.  Sostituzione dell'art. 5
della legge regionale  31  marzo  1978,  n.  34"  sono  apportate  le
seguenti modifiche:
   a) il comma 5 dell'art. 3, comma modificato dall'art. 4, comma 19,
della legge regionale n. 1/1998, e' cosi' sostituito:
   "5.  Il  consiglio  regionale approva, con propria deliberazione i
progetti da finanziare; a ciascuno e' allegata una scheda nella quale
sono indicati gli elementi di cui all'art. 7, comma  2,  della  legge
regionale  31  marzo  1978,  n.  34  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; i  progetti  sono  assegnati  in  sede  referente  alla
commissione  consiliare  competente  per materia e in sede consultiva
alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e
bilancio.";
   b) dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 4,  sono  inserite  le
seguenti lettere h) e i):
   "h)  esistenza della disponibilita' finanziaria regionale a valere
sugli stanziamenti di competenza  del  relativo  fondo  del  bilancio
annuale e pluriennale;
   i)  stato  di  avanzamento dei livelli progettuali che costituisce
elemento di priorita' nella destinazione  delle  risorse  finanziarie
autorizzate sul fondo.";
   c) l'art. 6 e' cosi' sostituito:
  "Art. 6 (Norme contabili). - 1. Per consentire il finanziamento dei
progetti  di  cui  alla  presente  legge,  e'  istituito  nei bilanci
regionali di previsione di ciascun esercizio finanziario un fondo  la
cui dotazione e' autorizzata annualmente con legge di bilancio.
  2.  Al  fine  di  accelerare  le procedure di spesa, in deroga alla
legge regionale di  contabilita',  la  giunta  regionale,  a  seguito
dell'approvazione  da  parte  del consiglio regionale dei progetti ai
sensi dell'art.  3, comma 5, provvede con propria deliberazione  alle
occorrenti  variazioni  di bilancio per prelevare somme dall'apposito
fondo  ed  iscriverle  in  nuovi  capitoli  od   in   aumento   degli
stanziamenti dei capitoli esistenti.
  3.  Il  dirigente  competente  nella  materia  inerente ai progetti
approvati assume i conseguenti impegni di spesa.
  4.  La  giunta  regionale  dispone  l'eventuale  concessione  della
fidejussione regionale di cui all'art. 1, comma 5.
  5.  Ai  sensi degli articoli 25 e 62 della legge regionale 31 marzo
1978,  n.  34  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e'
autorizzata  l'assunzione  di obbligazioni, per ciascun progetto, nei
limiti dell'intera somma stanziata nel bilancio pluriennale. La legge
finanziaria determina le quote annuali con riguardo all'entita' delle
obbligazioni la cui scadenza e' prevista in ciascun esercizio.".
  3. Alla legge regionale 14  dicembre  1991,  n.  33  "Modifiche  ed
integrazioni  della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle
procedure della programmazione, sul  bilancio  e  sulla  contabilita'
della  regione"  e  successive  modificazioni.  Istituzione del fondo
ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia"  sono  apportate  le
seguenti modifiche:
   a) il comma 2 dell'art. 8 e' cosi' sostituito:
   "2. L'intervento finanziario del FRISL consiste nell'erogazione di
contributi  in  capitale  a  rimborso,  assegnati  ai sensi dell'art.
28-septies della legge regionale n. 34/1978, da rimborsare in 20 anni
senza interessi.";
   b) il comma 4 dell'art. 9 e' cosi' sostituito:
   "4.  Con  la  legge  di  bilancio o di variazione dello stesso, in
accordo con quanto previsto dal programma regionale di sviluppo e dal
documento di programmazione economico-finanziaria regionale,  possono
essere  stabilite nuove iniziative finanziate con il fondo e definite
o modificate le schede relative alle singole iniziative; puo'  essere
altresi'  disposta  la  cessazione di una iniziativa regionale che in
tal caso non e' piu' oggetto di rifinanziamento."
  4. Alla legge regionale 15 maggio 1993,  n.  14  "Disciplina  delle
procedure  degli  accordi  di  programma"  e'  apportata  la seguente
modifica:
   a) l'art. 8, come sostituito dall'art. 4, comma  16,  della  legge
regionale n. 1/1998, e' cosi' sostituito:
  "Art.  8  (Finanziamenti regionali). - 1. Per favorire l'attuazione
degli accordi di programma, la Regione puo' erogare contributi per la
predisposizione degli strumenti tecnici e degli studi  preliminari  o
realizzare   gli  stessi  direttamente,  anche  avvalendosi  di  enti
regionali.".
  5. Alla legge regionale 8 settembre 1997, n.  35  "Assestamento  al
bilancio  per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale
1997/1999 - 3 provvedimento di  variazione  con  modifiche  di  leggi
regionali" e' apportata la seguente modifica:
   a) il comma 11 dell'art. 27 e' sostituito dal seguente:
   "11. L'utilizzazione dei finanziamenti disponibili sul capitolo di
spesa   corrispondente   e'   condizionata   dalla  presentazione  ed
approvazione, da parte della giunta regionale, di  appositi  progetti
di  intervento.  La giunta regionale, per assicurare il coordinamento
della gestione delle iniziative, disciplina con propria deliberazione
la gestione del fondo.".
  6. La disposizione di cui all'art. 4, comma 18,  lettera  c)  della
legge  regionale  27  gennaio  1998  n.  1  "legge .di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della legge  regionale
31  marzo  1978, n.   34 "Norme sulle procedure della programmazione,
sul  bilancio  e  sulla  contabilita'  della  regione"  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni",  relativa  al  periodo  complessivo
massimo di proroghe dei termini autorizzabili, si applica ai progetti
per i quali il provvedimento  di  finanziamento  e'  stato  approvato
dalla giunta regionale successivamente al 31 gennaio 1998.
  7.  In deroga alla legge regionale di contabilita' e per facilitare
la realizzazione di programmi comunitari, le economie  derivanti  dai
decreti  di  cancellazione  o riduzione di impegni di cui all'art. 61
della legge regionale n. 34/1978, come modificato dall'art. 1,  comma
1,  lettera  g),  assunti negli esercizi finanziari 1997 e 1998 sugli
stanziamenti dei capitoli relativi ai cofinanziamenti dello  Stato  e
della  U.E.  e  della  Regione,  possono essere utilizzate, nel corso
dell'esercizio finanziario 1999, per l'assunzione  di  nuovi  impegni
con  le  procedure  d'iscrizione  previste  dall'art.  50 della legge
regionale n. 34/1978 e successive modificazioni e integrazioni.
  8. E' ammessa la carta di credito  quale  strumento  di  pagamento,
nell'ambito  dei  vigenti  sistemi  di  pagamento,  ferme restando le
disposizioni in materia di assunzioni di impegni  di  spesa  a  norma
dell'art.  59  della  legge  regionale  n.  34/1978,  come modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera e).
  9.  La  carta  di  credito  puo'  essere  utilizzata  da  parte dei
componenti della giunta, dirigenti e funzionari  dell'amministrazione
regionale  per  l'esecuzione  di  spese, anche all'estero, rientranti
nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o  conveniente
ricorrere alle procedure ordinarie.
  10.  E'  ammesso,  altresi',  l'uso  della  carta di credito per il
pagamento delle spese di trasporto, vitto  e  alloggio  sostenute  in
occasione di missioni effettuate dai soggetti autorizzati.
  11.  Con  deliberazione della giunta regionale sono disciplinate le
procedure per l'utilizzo della carta di credito  quale  strumento  di
pagamento  individuato  dai commi 8, 9 e 10, nonche' le procedure per
la rendicontazione ed il controllo, ai sensi della legge regionale 10
novembre 1979, n. 57 "Procedure della gestione contabile dei delegati
alla spesa".
  12. La deliberazione di cui al  comma  11  deve  tenere  conto  dei
seguenti criteri direttivi:
   a)   l'utilizzo   della   carta  di  credito  rientra  nel  potere
discrezionale del Presidente della  giunta,  degli  assessori  e  dei
direttori  generali che potranno autorizzarne l'uso anche al restante
personale  sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nella   legge
regionale   23  luglio  1996,  n.  16  "Ordinamento  della  struttura
organizzativa e della dirigenza della giunta regionale";
   b) i rapporti con gli istituti di credito emittenti  le  carte  di
credito sono disciplinati con apposite convenzioni.