(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 25 gennaio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Norme attinenti alla contabilita', alla programmazione e all'attuazione dei progetti 1. Alla legge regioanle 31 marzo 1978, n. 34. "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione" sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 dell'art. 9-bis articolo sostituito dall'art. 2 della legge regionale 16 ottobre 1998, n. 20, e' cosi' sostituito: "4. La parte la contiene: a) il riposizionamento degli obiettivi programmatici e strategici del programma regionale di sviluppo con riferimento al triennio di pertinenza del bilancio pluriennale; b) lo stato di attuazione dei progetti strategici e il loro aggiornamento."; b) la lettera b) del comma 2 dell'art. 28-septies, articolo aggiunto dall'art. 7 della legge regionale n. 33/1991, e' cosi' sostituita: "b) il termine massimo per il rimborso con quote annuali costanti, comprensive degli eventuali interessi, in ogni caso non superiore a 20 anni, ne' inferiore a 5;"; c) il comma 2 dell'art. 39 e' cosi' sostituito: "2. Con decreto del dirigente del servizio bilancio e ragioneria preceduto da specifica richiesta formale del direttore generale competente per materia, sono prelevate dal fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti dei capitoli concernenti spese di carattere obbligatorio secondo la legislazione vigente."; d) la lettera e) del comma 1 dell'art. 48 e' cosi' sostituita: "e) a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune anche in relazione allo stato di attuazione dei progetti prioritari del programma regionale di sviluppo e all'andamento della spesa delle politiche di settore."; e) il comma 1 dell'art. 59 comma sostituito dall'art. 25, comma 1, della legge regionale 25 novembre 1986, n. 55, e quindi modificato dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1, e' cosi' sostituito: "1. Formano impegno entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempreche' la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio."; f) l'art. 60 e' cosi' sostituito: "Art. 60 (Atto di impegno). - 1. Gli impegni di spesa sono assunti con decreto del dirigente competente per materia. 2. Gli atti di impegno in esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 6 dell'art. 59, che abbiano individuato i beneficiari della spesa ed il limite della spesa stessa, sono assunti con decreto del dirigente competente per materia. 3. L'atto di impegno deve in ogni caso indicare: a) il creditore o i creditori con gli elementi idonei ad identiticarli; b) l'ammontare della somma dovuta; c) la scadenza dell'obbligazione; d) il capitolo di spesa al quale la stessa e' da imputare."; g) il comma 1 dell'art. 61 articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 55/1986, e' cosi' sostituito: "1. Ogni qualvolta l'obbligazione in base alla quale e' stato assunto l'impegno venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, il dirigente competente per materia emana il decreto di cancellazione o riduzione dell'impegno medesimo. Il provvedimento e' trasmesso al servizio bilancio e ragioneria per gli adempimenti di competenza."; h) al comma 3 dell'art. 62, sono soppresse le parole: "e terzo"; i) l'art. 63, come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge regionale n. 55/1986, e' cosi' sostituito: "Art. 63 (Procedimento per l'assunzione di impegni). - 1. Il decreto di assunzione dell'impegno e' predisposto dalla direzione generale competente per materia. 2. I dirigenti che provvedono all'adozione dei decreti di impegno di spesa sono responsabili in ordine: a) alla legalita' della spesa; b) agli obiettivi dei programmi regionali; c) ai criteri economici di buona gestione della spesa; d) alla completezza e regolarita' della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata; e) alle procedure contabili disposte; f) alla corretta imputazione della spesa sui pertinenti capitoli di bilancio; g) alla corretta applicazione della normativa fiscale materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria; h) al contestuale accertamento della sufficienza di disponibilita' sui corrispondenti capitoli di entrata nel caso essi abbiano destinazione vincolata. 3. Il decreto del dirigente e' trasmesso per la registrazione dell'impegno al servizio bilancio e ragioneria. 4. Il servizio bilancio e ragioneria e' tenuto alla restituzione senza la registrazione dell'impegno, indicando le iniziative da assumere per la regolarizzazione, nei seguenti casi: a) quando si rileva l'insufficienza della disponibilita' finanziaria a copertura della spesa; b) quando si rileva erronea imputazione della spesa; c) quando si rileva l'assenza dei requisiti di cui agli articoli 59 e 60; d) quando l'atto non e' conforme ai principi e alle disposizioni contenuti nella presente legge. 5. Al di fuori dei casi previsti dal comma 4, il servizio bilancio e ragioneria provvede alla registrazione dell'impegno di spesa."; 1) l'art. 64 e' cosi' sostituito: "Art. 64 (Atto di liquidazione). - 1. La liquidazione della spesa e' disposta nei limiti degli stanziamenti di cassa. 2. Con l'atto di liquidazione si accerta che la spesa e' certa, liquida ed esigibile da parte del creditore e a tal fine il dirigente che emana il decreto di liquidazione si assume la responsabilita' in ordine: a) all'accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno, al contratto ed agli atti successivi all'impegno medesimo; b) alla congruita' della spesa da liquidare con la somma impegnata; c) alla corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale; d) all'accertamento della disponibilita' della somma impegnata; e) all'accertamento della disponibilita' di cassa; f) al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27; g) alla completezza e regolarita' della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata; h) alla corretta individuazione del destinatario della spesa, delle variazioni di residenza, della ragione e denominazione sociale, nonche' alle modalita' di pagamento dei titoli di spesa richieste ai sensi dell'art. 68. 3. L'atto di liquidazione deve in ogni caso indicare: a) il creditore o i creditori, con gli elementi idonei alla loro identificazione; b) la somma dovuta; c) le modalita' di pagamento; d) l'anno, il numero dell'impegno di spesa e gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo; e) le eventuali economie di spesa realizzate sugli impegni."; m) l'art. 65, come modificato dall'art. 29, comma 2, della legge regionale n. 55/1986, e' cosi' sostituito: "Art. 65 (Procedimento per la liquidazione). - 1. Il decreto di liquidazione e' predisposto ed adottato dal dirigente competente per materia. 2. Il decreto di liquidazione viene trasmesso al servizio bilancio e ragioneria che esegue il controllo formale dell'atto di liquidazione, esclusa ogni altra valutazione sul merito e sulla legalita' della spesa, verificando: a) la correttezza del numero di impegno e la disponibilita' a liquidare e pagare dell'impegno stesso; b) la disponibilita' dello stanziamento di cassa; c) l'esattezza dei dati riguardanti il destinatario della spesa e le modalita' di pagamento; d) la conformita' rispetto all'impegno di spesa; e) la regolarita' dell'atto rispetto alle disposizioni contenute nella presente legge. 3. Nel caso in cui si rilevino eventuali difformita' dell'atto rispetto a quanto indicato nel comma 2, lo stesso viene restituito, con l'indicazione delle iniziative da assumere per la regolarizzazione, alla direzione generale che ha emanato il provvedimento."; n) la lettera a) del comma 1 dell'art. 68, articolo modificato dall'art. 5, primo e secondo comma della legge regionale 10 giugno 1981, n. 31 e dall'art. 5, primo comma della legge regionale 6 giugno 1980, n. 74, e' cosi' sostituita: "a) rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori, ed eredi. Il tesoriere e' tenuto ad eseguire il pagamento previo accertamento della qualita' di procuratore rappresentante, tutore, curatore, o erede del creditore della Regione intestatario dell'ordinativo di pagamento, sulla scorta degli atti comprovanti una di dette qualita'."; o) dopo il comma 11 delI'art. 68 e' aggiunto il seguente comma 11-bis: " 11-bis). Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, se durante il corso dell'esercizio finanziario il tesoriere non fosse in grado di estinguere per qualsiasi motivata ragione i titoli di spesa avuti in carico, attraverso le modalita' di pagamento indicate nel presente articolo, gli stessi devono essere commutati d'ufficio, a sua cura, ed estinti con le modalita' previste dal comma 1, lettere d) o e)."; p) il comma 4 dell'art. 71 e' cosi' sostituito: "4. Le somme reclamate dai creditori sono direttamente imputate agli stanziamenti di competenza degli appositi fondi a seconda che si tratti di spese per le funzioni normali o per programmi di sviluppo, e di spese gia' finanziate con risorse proprie o con risorse a specifica destinazione. La liquidazione di tali somme avviene secondo quanto stabilito agli articoli 64 e 65. Il servizio bilancio e ragioneria provvede d'ufficio alla registrazione contabile dei nuovi impegni di spesa, verificandone la corretta imputazione con riferimento al residuo dichiarato perento indicato nel dispositivo dell'atto di liquidazione.". 2. Alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 "Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34" sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 dell'art. 3, comma modificato dall'art. 4, comma 19, della legge regionale n. 1/1998, e' cosi' sostituito: "5. Il consiglio regionale approva, con propria deliberazione i progetti da finanziare; a ciascuno e' allegata una scheda nella quale sono indicati gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni; i progetti sono assegnati in sede referente alla commissione consiliare competente per materia e in sede consultiva alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio."; b) dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 4, sono inserite le seguenti lettere h) e i): "h) esistenza della disponibilita' finanziaria regionale a valere sugli stanziamenti di competenza del relativo fondo del bilancio annuale e pluriennale; i) stato di avanzamento dei livelli progettuali che costituisce elemento di priorita' nella destinazione delle risorse finanziarie autorizzate sul fondo."; c) l'art. 6 e' cosi' sostituito: "Art. 6 (Norme contabili). - 1. Per consentire il finanziamento dei progetti di cui alla presente legge, e' istituito nei bilanci regionali di previsione di ciascun esercizio finanziario un fondo la cui dotazione e' autorizzata annualmente con legge di bilancio. 2. Al fine di accelerare le procedure di spesa, in deroga alla legge regionale di contabilita', la giunta regionale, a seguito dell'approvazione da parte del consiglio regionale dei progetti ai sensi dell'art. 3, comma 5, provvede con propria deliberazione alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare somme dall'apposito fondo ed iscriverle in nuovi capitoli od in aumento degli stanziamenti dei capitoli esistenti. 3. Il dirigente competente nella materia inerente ai progetti approvati assume i conseguenti impegni di spesa. 4. La giunta regionale dispone l'eventuale concessione della fidejussione regionale di cui all'art. 1, comma 5. 5. Ai sensi degli articoli 25 e 62 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata l'assunzione di obbligazioni, per ciascun progetto, nei limiti dell'intera somma stanziata nel bilancio pluriennale. La legge finanziaria determina le quote annuali con riguardo all'entita' delle obbligazioni la cui scadenza e' prevista in ciascun esercizio.". 3. Alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia" sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell'art. 8 e' cosi' sostituito: "2. L'intervento finanziario del FRISL consiste nell'erogazione di contributi in capitale a rimborso, assegnati ai sensi dell'art. 28-septies della legge regionale n. 34/1978, da rimborsare in 20 anni senza interessi."; b) il comma 4 dell'art. 9 e' cosi' sostituito: "4. Con la legge di bilancio o di variazione dello stesso, in accordo con quanto previsto dal programma regionale di sviluppo e dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, possono essere stabilite nuove iniziative finanziate con il fondo e definite o modificate le schede relative alle singole iniziative; puo' essere altresi' disposta la cessazione di una iniziativa regionale che in tal caso non e' piu' oggetto di rifinanziamento." 4. Alla legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 "Disciplina delle procedure degli accordi di programma" e' apportata la seguente modifica: a) l'art. 8, come sostituito dall'art. 4, comma 16, della legge regionale n. 1/1998, e' cosi' sostituito: "Art. 8 (Finanziamenti regionali). - 1. Per favorire l'attuazione degli accordi di programma, la Regione puo' erogare contributi per la predisposizione degli strumenti tecnici e degli studi preliminari o realizzare gli stessi direttamente, anche avvalendosi di enti regionali.". 5. Alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 35 "Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - 3 provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali" e' apportata la seguente modifica: a) il comma 11 dell'art. 27 e' sostituito dal seguente: "11. L'utilizzazione dei finanziamenti disponibili sul capitolo di spesa corrispondente e' condizionata dalla presentazione ed approvazione, da parte della giunta regionale, di appositi progetti di intervento. La giunta regionale, per assicurare il coordinamento della gestione delle iniziative, disciplina con propria deliberazione la gestione del fondo.". 6. La disposizione di cui all'art. 4, comma 18, lettera c) della legge regionale 27 gennaio 1998 n. 1 "legge .di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della regione" e successive modificazioni ed integrazioni", relativa al periodo complessivo massimo di proroghe dei termini autorizzabili, si applica ai progetti per i quali il provvedimento di finanziamento e' stato approvato dalla giunta regionale successivamente al 31 gennaio 1998. 7. In deroga alla legge regionale di contabilita' e per facilitare la realizzazione di programmi comunitari, le economie derivanti dai decreti di cancellazione o riduzione di impegni di cui all'art. 61 della legge regionale n. 34/1978, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g), assunti negli esercizi finanziari 1997 e 1998 sugli stanziamenti dei capitoli relativi ai cofinanziamenti dello Stato e della U.E. e della Regione, possono essere utilizzate, nel corso dell'esercizio finanziario 1999, per l'assunzione di nuovi impegni con le procedure d'iscrizione previste dall'art. 50 della legge regionale n. 34/1978 e successive modificazioni e integrazioni. 8. E' ammessa la carta di credito quale strumento di pagamento, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, ferme restando le disposizioni in materia di assunzioni di impegni di spesa a norma dell'art. 59 della legge regionale n. 34/1978, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e). 9. La carta di credito puo' essere utilizzata da parte dei componenti della giunta, dirigenti e funzionari dell'amministrazione regionale per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie. 10. E' ammesso, altresi', l'uso della carta di credito per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute in occasione di missioni effettuate dai soggetti autorizzati. 11. Con deliberazione della giunta regionale sono disciplinate le procedure per l'utilizzo della carta di credito quale strumento di pagamento individuato dai commi 8, 9 e 10, nonche' le procedure per la rendicontazione ed il controllo, ai sensi della legge regionale 10 novembre 1979, n. 57 "Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa". 12. La deliberazione di cui al comma 11 deve tenere conto dei seguenti criteri direttivi: a) l'utilizzo della carta di credito rientra nel potere discrezionale del Presidente della giunta, degli assessori e dei direttori generali che potranno autorizzarne l'uso anche al restante personale sulla base delle disposizioni contenute nella legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale"; b) i rapporti con gli istituti di credito emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposite convenzioni.