(Pubblicata nel 1 supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 25 gennaio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa 1. Per il triennio 1999/2001 sono autorizzate le spese di cui alla allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'art. 9-ter comma 3, lettera b) della legge regionale n. 34/78. 2. Le quote a carico dell'esercizio 1999 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sui relativi capitoli e per gli importi indicati. 3. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri e' autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 come da specifica indicazione contenuta nella allegata tabella A. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2000 e 2001, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1999/2001. 5. Sono autorizzate per il triennio 1999/2001 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese gia' autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i capitoli di cui alla allegata tabella H, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 34/1978. 6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 34/78.